Procedura di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – Consiglio di Stato Sentenza 5708/2012
sul ricorso numero di registro generale 6453 del 2011, proposto da:
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento – Iacp, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Intorcia, con domicilio eletto presso Ulisse Corea in Roma, via dei Monti Parioli N. 48;
contro
Giovanni Fiamma, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico De Chiaro, con domicilio eletto presso Manuela Minichiello in Roma, viale Somalia n. 201/A;
Giovanni Nizza, Angelo Izzo, Gianfranco De Luca, Eugenio Pompilio;
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE V n. 21515/2008, resa tra le parti, concernente procedura di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 5708 del 12.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Giovanni Fiamma;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Ulisse Corea su delega S. Intorcia;
Rilevato, in punto di fatto, che:
– con sentenza n. 21515/2008 del T.A.R. Campania, V Sezione, integralmente confermata dalla sentenza n. 1440/2010 della sesta sezione di questo Consiglio, è stato annullato il provvedimento di esclusione dell’odierno appellato Giovanni Fiamma dalla procedura finalizzata all’assegnazione di sei alloggi di edilizia residenziale pubblica;
– per effetto di tale pronuncia è stata accertata la fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente, posizionatosi al secondo posto della graduatoria provvisoria prima dell’adozione dell’atto illegittimo di esclusione, al conseguimento di un alloggio con superficie eguale o maggiore a mq. 85, come indicato nel bando di concorso del 12.4.2007 per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Agevolata;
– con la sentenza appellata del detto T.A.R. n. 2537/2011, i Primi Giudici hanno ordinato l’esecuzione in forma specifica del giudicato con l’attribuzione di un alloggio avente le caratteristiche indicate nella lex specialis della procedura e hanno stabilito i criteri per la liquidazione del danno per equivalente nelle more dell’effettiva soddisfazione della pretesa sostanziale azionata;
Ritenuto, a confutazione delle censure dirette a stigmatizzare il capo della decisione relativo all’esecuzione in forma specifica, che:
– il Tribunale di prime cure, rilevata l’intangibilità dei contratti stipulati nelle more del giudizio dall’Istituto Autonomo Case Popolari con i soggetti classificati utilmente nella graduatoria finale poi annullata, ha correttamente imposto, in coerenza con le finalità satisfattorie che caratterizzano il giudizio di esecuzione, l’adozione dei provvedimenti idonei a soddisfare la pretesa sostanziale mediante l’attribuzione di un bene della vita equivalente a quello spettante in forza della procedura;
– compete alla cognizione del Primo Giudice l’esame delle problematiche esposte dal Commissario ad acta, nominato ai fini dell’esecuzione della sentenza appellata, quali fattori ostativi all’immediata attribuzione dell’alloggio rivendicato;
Ritenuto, a sostegno dell’infondatezza delle doglianze che investono la statuizione sull’an della pretesa risarcitoria, che:
– la domanda risarcitoria è correttamente proposta in sede di ottemperanza in quanto, in coerenza con il disposto dell’art. 112, comma 3, del codice del processo amministrativo, ha ad oggetto solo il pregiudizio cagionato dalla mancata esecuzione del giudicato;
– la tutela reintegratoria di cui a detta ultima norma ha quale presupposto il dato oggettivo della mancata attuazione della statuizione giurisdizionale e non richiede l’addebitabilità dell’inesecuzione o dell’impossibilità di attuazione a colpa della pubblica amministrazione;
Reputato, invece, che sono fondate nei termini che seguono le censure relative al capo della sentenza concernente il quantum del risarcimento:
– non spettano al ricorrente originario gli importi relativi ai canoni per acqua, luce e gas in quanto tali canoni sarebbero stati corrisposti dall’appellato anche in caso di tempestiva assegnazione dell’alloggio;
– tenuto conto delle condizioni reddituali del Fiamma, che lo qualificano come appartenente alla categoria dei consumatori e non a quella degli investitori, ai fini della quantificazione del maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, c.c., rispetto all’importo di euro 15.000 versato in vista dell’assegnazione dell’alloggio, è incongruo l’utilizzo del parametro del rendimento dei titoli di Stato mentre si appalesa pertinente il criterio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo;
Reputato, in definitiva, che l’appello merita accoglimento in parte, mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie in parte l’appello nei sensi in motivazione specificati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)