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Mediazione civile – Circolare del Ministero su pronuncia della Corte costituzionale

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della giustizia civile, del ministero della Giustizia, sulla scorta del comunicato stampa del 24 ottobre 2012 con cui la Corte costituzionale ha reso nota la dichiarazione di illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, della normativa sulla mediazione obbligatoria, ha diffuso una circolare, datata 12 novembre, contenente alcune prime istruzioni agli addetti ai lavori

Circolare 12 novembre 2012 – Pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. Prime indicazioni

Con il comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte costituzionale ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs.4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Preme precisare che chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della lettura della motivazione.
La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce sin da ora a precisare che ai sensi dell’art.136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.

Due specifiche indicazioni, peraltro, possono allo stato essere date in questo contesto:

  1. gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel registro degli organismi tenuto da questa direzione generale, dovranno tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del d.m.180/2010 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente:
    • art.7 , comma 5 lett.d);
    • art.16, comma 4 lett. d);
    • art. 16, comma 9, ultimo periodo.
  2. per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art.5 del d.lgs. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione.

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