Affidamento della fornitura in service – Consiglio di Stato Sentenza 5723/2012
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2012, proposto da:
Roche Diagnostics S.p.a. – Società Unipersonale, rappresentata e difesa dagli avv. ti Maria Alessandra Bazzani e Pietro Sirena, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Cesare Massimo Bianca in Roma, via Po, 43;
contro
Azienda Sanitaria Locale “No” di Novara, in persona del Direttore pro tempore;
nei confronti di
Beckman Coulter S.r.l., Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE, sezione II n. 1131/2011, resa tra le parti, concernente l’affidamento della fornitura in service di sistemi analitici per eseguire esami relativi ai settori diagnostici del laboratorio analisi
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 5723 del 13/11/2012
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli Avvocati Morace Pinelli su delega di Sirena;
Vista l’istanza depositata il 19 ottobre 2012 con la quale la difesa di parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Considerato che:
-il lotto n. 2 della procedura aperta per la fornitura in service di sistemi analitici per l’esecuzione degli esami inerenti i settori diagnostici del laboratorio analisi, indetta dall’Asl con deliberazione n. 368 del 20.4.2010, è stato aggiudicato in via definitiva in favore della Roche Diagnostics s.p.a.;
– decidendo sui ricorsi proposti dalla Beckman Coulter s.p.a. e dalla Siemens Healthcare Diagnostics s.r.l., il Tar, dopo avere respinto i ricorsi incidentali della Roche, ha giudicato fondata la censura relativa all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta riservata anziché pubblica, richiamando la sentenza n. 13/2011 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio;
-il Tar ha quindi l’annullato l’intera procedura bandita nel 2010 e pronunciato l’inefficacia del contratto con effetto dal 180° giorno successivo al deposito del dispositivo di sentenza;
-Roche ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado contestando, con ampie argomentazioni, nell’ordine, l’ammissibilità della censura accolta, l’inapplicabilità del principio di diritto enunciato dalla Plenaria, l’erroneità della pronuncia di inefficacia del contratto;
Rilevato che:
-già in vista della discussione dell’istanza cautelare fissata per la camera di consiglio del 24 febbraio 2012, la difesa di Roche ne ha chiesto il rinvio a motivo della pubblicazione del bando della nuova procedura indetta dall’Asl e della domanda di partecipazione da essa presentata;
-a distanza di mesi, con l’istanza depositata il 19 ottobre 2012, la difesa di Roche ha reso noto come, all’esito della nuova procedura bandita dall’Asl – che ha avuto ad oggetto la stessa fornitura della gara precedente – la stessa sia stata aggiudicata all’odierna appellante, con deliberazione del 5 aprile 2012 n. 329;
-secondo la stessa prospettazione di parte, tale esito determina la cessazione della materia del contendere, atteso che la pretesa di parte appellante, preordinata chiaramente all’aggiudicazione della gara e all’esecuzione della fornitura, è risultata pienamente soddisfatta;
Ritenuto che:
-non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere;
-le spese restano a carico della parte appellante, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, alla luce del precedente dell’Adunanza Plenaria 13/2011, e in assenza di una domanda di segno contrario nell’istanza del 19 ottobre 2012.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore
Dante D’Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)