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Stop all’educazione rigida dei figli: è violenza privata – Cassazione Penale Sentenza 42962/2012

Stop all’educazione rigida dei figli. Costringerli con metodi violenti e contrari alla loro volontà a ravvedersi di un comportamento ritenuto sbagliato dal genitore, puo’ costare una condanna per violenza privata. La Cassazione ha così convalidato una condanna per violenza privata nei confronti di un padre separato pugliese, G. C., che aveva costretto la figlia minorenne a seguirla dai nonni paterni per scusarsi del “comportamento insolente” che la bambina, a detta del padre, aveva tenuto giorni prima con loro. La minorenne – ricostruisce la sentenza 42962 della Quinta sezione penale – era stata letteralmente trascinata per parecchi metri dalla scuola all’abitazione del nonno. Era seguita la denuncia della madre affidataria.

Secondo la Suprema Corte, “quali che fossero le finalità educative perseguite” dal padre, “il diritto genitoriale non poteva estendersi fino a farvi rientrare l’uso gratuito della violenza”. Secondo la Cassazione, “la costrizione fisica usata nei confronti della minore, obbligata con la forza a seguire il padre presso l’abitazione dei nonni paterni, e a tal fine letteralmente trascinata per parecchi metri, è stata giudicata eccedente i limiti della causa di giustificazione” prevista dall’art. 51 c.p.. Inoltre, dice la Cassazione, “anche il richiamo al permanere della potestà genitoriale in capo al padre non affidatario è fuori centro rispetto all’apparato motivazionale della sentenza impugnata”.

In questo modo la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal padre separato che era già stato condannato per violenza privata dalla Corte d’appello di Bari, il 20 aprile 2011, con tanto di risarcimento danni. Inutile, dunque, la giustificazione del padre volta a dimostrare che lo scopo da lui perseguito “non era quello di fare incontrare la figlia coi nonni contro la sua volontà, ma solo quello di indurla a scusarsi con il nonno nei confronti del quale aveva tenuto un comportamento insolente”.

– Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza 42962 del 07/11/2012

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