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No al risarcimento per gli incidenti accaduti agli allievi sulle scale della scuola – Cassazione Civile Sentenza 19160/2012

Non c’è nessuna responsabilità del Ministero della pubblica istruzione per gli incidenti che avvengono agli allievi mentre fanno il loro ingresso nell’edificio scolastico, anche se cadono mentre salgono le scale esterne dell’edificio. Lo sottolinea la Cassazione circoscrivendo l’ambito entro il quale i genitori di allievi che si infortunano andando a scuola possono pretendere, dal ministero, il risarcimento dei danni eventualmente patiti dai figli.

«Gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano solo allorché l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode». In sostanza, ad esempio, se i gradini esterni sono scivolosi e rotti, gli eventuali danni per la caduta potrebbe essere chiamato a rifonderli il Comune, di certo non il ministero. Con questa decisione – sentenza 19160 – la Suprema Corte ha respinto il ricorso con il quale la madre di una bambina, che frequentava la terza elementare a Genova, chiedeva il risarcimento dei danni per un brutto capitombolo occorso alla piccola mentre saliva gli scalini di accesso alla scuola.

Senza successo la signora Pietrina B. – insieme alla figlia Francesca P., ormai divenuta maggiorenne – ha contestato il verdetto con il quale la Corte di Appello di Genova, nel 2006, come già avvenuto nel 2003 in primo grado, aveva negato che «la nozione di orario scolastico possa essere estesa alla fase di ingresso nell’edificio». Secondo madre e figlia, invece, «l’obbligo della scuola di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità degli scolari, sussiste sin dal momento in cui l’allievo si trova sulle scale esterne di accesso allo stabile, o in area immediatamente a questo prospiciente».

Per la Cassazione, «tale assunto non è condivisibile» perché «anticipa l’operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, per soprammercato, il personale della scuola non ha, a ben vedere, alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie».

– Cassazione Civile Sezione III, Sentenza 19160/2012

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