Civile

Locazione ordinaria o transitoria? Lo deve decidere il giudice di merito – Cassazione Civile, Sentenza 18158/2012

L’interpretazione della domanda è compito esclusivo del giudice di merito: non si può invocare il sindacato della Cassazione su questioni nuove. I giudici di legittimità, pertanto, si possono pronunciare solo su vizi relativi alla qualificazione della domanda o alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 18158/12.

Il fatto – Due proprietari agiscono nei confronti del comodatario per il rilascio dell’appartamento concessogli e la condanna al pagamento della penale per il ritardo; il convenuto chiede in via riconvenzionale la stipulazione di un ordinario contratto di locazione, posto che corrispondeva da tempo un canone mensile. Tale domanda viene rigettata in primo grado, ma la Corte d’appello ribalta il verdetto. I proprietari dell’appartamento ricorrono allora per cassazione.

Simulazione e illiceità –  I ricorrenti contestano anzitutto che la domanda volta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato di locazione ordinaria deve necessariamente allegare l’esistenza dei requisiti della stessa; inoltre si censura la rilevanza della prova per testi che non concerna i suddetti requisiti. Gli Ermellini rilevano che il punto centrale della questione è l’accertamento del carattere simulato dei successivi contratti di comodato gratuito e della illiceità del negozio dissimulato, cioè una locazione ordinaria in violazione delle regole di durata: sulla base di tale illiceità la corte territoriale ha giustamente ammesso la prova testimoniale e il ricorso alle presunzioni.

No a questioni nuove –  Affermato che l’interpretazione della domanda è compito esclusivo del giudice di merito, la S.C. prosegue argomentando che il ricorso è volto, nel suo complesso, a sostenere che il giudice di appello non abbia preso in esame i requisiti richiesti per una locazione ordinaria, in contrapposizione a una locazione transitoria. Tale ipotesi, però, non può essere affermata in presenza di plurimi contratti di comodato gratuito; per di più nel giudizio di merito non è mai stata dedotta la dissimulazione di un contratto di locazione ad uso transitorio.

La questione, pertanto, appare nuova rispetto al giudizio di merito e la Corte dichiara dunque inammissibile il ricorso.

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