Il sollecito di pagamento posto in essere da Equitalia per cartelle esattoriali insolute, adesso è impugnabile. Lo ha affermato la sezione lavoro della Corte di cassazione, con lasentenza n. 18642 del 30 ottobre 2012, con la quale si è accolto in parte il ricorso di un avvocato che aveva impugnato un sollecito di pagamento emesso da Equitalia in relazione a contributi non versati alla Cassa.
I giudici di Piazza Cavour hanno infatti interpretato il sollecito di pagamento alla stregua di un avviso bonario e come tale lo ha considerato legittimamente impugnabile. Sovvertito così l’orientamento della Corte d’Appello di Milano,
che invece si era espressa in maniera contraria all’impugnazione.
La Suprema Corte ha ribadito che «in tema di contenzioso tributario, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l’Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili.
Il giudice investito dell’impugnazione non può, però, annullarli ritenendo che i predetti debbano avere gli stessi requisiti di quelli indicati nell’art. 19 cit. ed in particolare che in essi debba essere contenuta l’indicazione, prevista nel comma 2 dello stesso art. 19, del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della commissione tributaria competente e delle forme e dei termini per proporre ricorso, essendo tali requisiti, previsti, peraltro neppure a pena di nullità, soltanto per gli atti tipici».