Civile

Il preavviso di fermo amministrativo non connesso a sanzioni fiscali va impugnato innanzi al giudice ordinario – Cassazione Civile Sentenza 17844/2012

In materia d’impugnazione del provvedimento di preavviso del fermo amministrativo, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario secondo la natura, tributaria o non tributaria, del credito azionato.
Questo il principio riaffermato dalle sezioni unite della Cassazione con l’ordinanza 17844 del 18 ottobre, che ha riconosciuto la competenza del giudice ordinario sull’opposizione a un preavviso di fermo riguardante una pretesa sanzionatoria per violazione del codice della strada, in considerazione della natura extratributaria del titolo presupposto.

La vicenda di merito. Il conflitto di giurisdizione e la rimessione alle Sezioni unite
Il giudice di pace di Milano, pronunciando sulla domanda proposta da un soggetto per ottenere la disapplicazione del preavviso di fermo amministrativo notificatogli da Equitalia, relativo al mancato pagamento di sanzioni per infrazioni al codice della strada, declinava la propria giurisdizione indicando quella del giudice tributario.

La Ctr di Milano, innanzi alla quale l’interessato aveva riassunto il giudizio, sollevava con ordinanza conflitto per regolamento di giurisdizione, rilevando che, se pure doveva tutelarsi il diritto dell’istante a opporsi al preavviso di fermo, tuttavia la relativa contestazione doveva essere proposta innanzi al giudice competente a conoscere del rapporto obbligatorio dal quale derivava la misura cautelare e, cioè, il giudice ordinario.

Assegnata la trattazione della controversia alle Sezioni unite, il presidente designava il relatore, il quale, ritenuta la piena ammissibilità del ricorso, concludeva per la definizione del giudizio con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, stante la natura di credito non tributario della pretesa cui la misura cautelare si riferiva, con remissione al Tribunale competente “in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione (Cass. S.U. 12 ottobre 2011, n. 20931)”.

La pronuncia del Collegio
Condividendo le conclusioni del giudice relatore, il plenum della Corte di cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza (tra le più recenti, le pronunce a Sezioni unite 20391/2011, 5575 e 10147 del 2012), ribadendo i principi secondo i quali:
il preavviso di fermo rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi di “atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex articolo 100 cpc, l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa”
in materia di fermo, “la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato”, con la conseguenza che, laddove ci si opponga a una misura afferente a una pretesa sanzionatoria per violazione del codice della strada, “va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito azionato”.

All’esito del giudizio, le Sezioni unite hanno dunque affermato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della contestazione de qua, rimettendo le parti innanzi al Tribunale competente per territorio.

Osservazioni
In merito alla questione della competenza sull’impugnazione dei provvedimenti di fermo di beni mobili registrati, le Sezioni unite della Cassazione si sono a suo tempo espresse con l’ordinanza 14831/2008, nella quale venne già chiarito che, nelle controversie aventi per oggetto il provvedimento di cui all’articolo 86 del Dpr 602/1973, ai fini dell’individuazione dell’autorità munita di giurisdizione rileva la natura – tributaria o non tributaria – dei crediti posti a fondamento del fermo, con la conseguenza che la cognizione spetta, di volta in volta, esclusivamente al giudice tributario o al giudice ordinario, ovvero a entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.

Tale principio di diritto è stato in seguito confermato, sempre dalle Sezioni unite, tra le altre, con l’ordinanza 7034/2009, nella quale è stato osservato che l’ampliamento della categoria degli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie (articolo 19, comma 1, lettere e-bis) ed e-ter) del Dlgs 546/1992, laddove sono attribuite a detto giudice le controversie in tema di iscrizioni ipotecarie e di fermo di beni mobili registrati) non va inteso in senso assoluto, cioè che ogni qualvolta si discuta di uno di tali atti si debba ritenere radicata la giurisdizione dei collegi fiscali.
Piuttosto, in considerazione del fatto che l’oggetto della giurisdizione tributaria è delimitato dall’articolo 2 del citato Dlgs 546/1992, bisogna verificare la natura del credito sottostante, con il conseguente radicamento della giurisdizione speciale solo quando il rapporto presupposto è di natura tributaria, mentre negli altri casi sussiste quella del giudice ordinario.

Sul medesimo argomento si è espressa anche la Corte costituzionale, tra l’altro, con l’ordinanza 6/2010, ove, anche sulla scorta della riferita interpretazione delle Sezioni unite, è stato chiarito che, in ossequio ai principi della Costituzione, il giudice tributario non è il giudice di tutte le controversie in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, ma solo di quelle in cui il fermo è posto a garanzia di un credito di natura fiscale.
Nel tempo, poi, la riportata interpretazione si è andata sempre più consolidando, assumendo i connotati di vero e proprio diritto vivente.
La pronuncia in esame conferma, dunque, una granitica giurisprudenza, ferma nel ritenere che occorre riferirsi alla natura del credito presupposto per stabilire se una determinata controversia vada attribuita alla cognizione del giudice ordinario ovvero a quello tributario, ribadendo altresì che tale regola generale si applica anche laddove si impugni il provvedimento di preavviso del fermo amministrativo.

Massimo Cancedda – nuovofiscooggi.it

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