Penale

Prescrizione del reato tributario, per lo stop basta il processo verbale – Cassazione Penale, Sentenza 37933/2012

Il processo verbale di constatazione ha efficacia interruttiva della prescrizione dei reati tributari, a prescindere dalla circostanza che sia stato notificato all’interessato. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 37933 dell’1 ottobre.

I fatti – Il giudice delle indagini preliminari, ritenendo che l’ipotesi delittuosa fosse estinta per prescrizione, ha prosciolto l’imputato, con sentenza di non luogo a procedere (articolo 425 cpp), dal reato di cui all’articolo 2, Dlgs 74/2000, per avere indicato elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali degli anni 2003 e 2004, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Di diverso avviso il pubblico ministero che ha impugnato la sentenza, deducendo l’errata applicazione della legge penale, in quanto il verbale di constatazione dell’Agenzia, riferito a entrambe le condotte illecite (realizzate il 2 novembre 2004 e il 31 ottobre 2005 con la presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2003 e 2004), aveva interrotto il corso della prescrizione, il cui termine massimo, all’atto dell’esercizio dell’azione penale (18 novembre 2011), non era maturato (sarebbe decorso, rispettivamente, il 2 maggio 2012 e il 30 aprile 2013).

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso con il quale il pubblico ministero ha censurato la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: il Gip, infatti, aveva computato erroneamente la durata del termine in soli sei anni e non in sette anni e sei mesi, non tenendo conto che “il processo verbale di constatazione di un reato finanziario è idoneo ad interromperne la prescrizione…”.

Osservazioni
La sentenza si muove attorno a due punti: l’individuazione delle cause interruttive della prescrizione per i reati tributari e la durata massima effettiva, nella fattispecie concreta, del termine di prescrizione.
Diversamente dalla prescrizione in materia civile (interrotta soltanto da atti recettizi, quali la messa in mora o la richiesta scritta dell’adempimento dell’obbligazione), l’interruzione della prescrizione in materia penale segue un diverso regime ed è collegata ad atti e comportamenti che, pur non essendo necessariamente ricettizi, sono da compiere entro determinati termini da parte dei pubblici poteri.

In particolare, per i reati tributari, l’articolo 17 del Dlgs 74/2000 stabilisce che “il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell’articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall’atto di accertamento delle relative violazioni”.
La previsione di alcuni atti dell’autorità fiscale quali cause speciali d’interruzione del corso della prescrizione, in aggiunta alle ipotesi tipiche previste dall’articolo 160 del codice penale, va rinvenuta nella volontà legislativa di evitare che i reati tributari siano soggetti a una maggiore probabilità di estinzione, rispetto alle altre fattispecie delittuose (risentendo dei termini con i quali gli illeciti fiscali sono individuati e posti all’attenzione dell’autorità giudiziaria). E tali cause operano a prescindere dalla circostanza che gli stessi atti siano stati notificati al destinatario.

Dalla lettera delle disposizioni precedenti all’articolo 17 (articolo 24, legge n. 4/1929: “le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”, e articolo 9, legge n. 516/1982: “il corso della prescrizione è interrotto dalla constatazione delle violazioni”), si desume che l’interruzione della prescrizione non è subordinata alla circostanza che l’atto che la produce sia venuto a conoscenza dell’interessato (Cassazione, 7106/1994), gli sia stato comunicato (Cassazione 1945/1997 e 3852/1997) ovvero sia stato notificato all’imputato (Cassazione 6277/1989, 2702/1990 e 6256/1994), né che egli debba partecipare personalmente alla constatazione, essendo sufficiente che sia compiuto un atto formale idoneo a manifestare la persistenza della volontà punitiva dello Stato (Cassazione 3760/1994, 4691/1994, 4920/1994, 4994/1999, 9116/1999 e 12564/1999).

Del resto, dal confronto degli atti interruttivi previsti dall’articolo 17 Dlgs del 74/2000 con quelli contenuti nell’articolo 160 cp, è desumibile che essi non abbiano necessariamente natura recettizia e che, comunque, possono avere tale natura per altri fini. Il decreto che dispone il giudizio, ad esempio, esplica la propria efficacia processuale – di aprire la fase del giudizio a carico della persona contro cui il pm ha indagato e raccolto sufficienti fonti di prova – solo a seguito della notifica all’imputato. E’ quindi un atto recettizio nel senso che il destinatario può difendersi davanti al giudice solo se conosce l’imputazione in esso contenuta.

Lo stesso decreto, tuttavia, esplica la sua efficacia interruttiva della prescrizione indipendentemente e prima di essere notificato all’imputato: tale effetto deriva dal fatto che il decreto esprime la volontà statale di perseguire il reato per un intervallo di tempo maggiore di quello ordinario (Cassazione 9835/1998).

Con riferimento alla durata massima dei termini di prescrizione, poi, la Cassazione prende atto del termine finale in presenza di una causa interruttiva (il pvc, appunto). A tale riguardo, si rende opportuno precisare che, per il dies a quo, vige il principio generale dell’articolo 158 cp (il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato). Di conseguenza, i delitti di dichiarazione fraudolenta o infedele devono ritenersi consumati al momento della presentazione della stessa dichiarazione.
La Corte non dice nulla in proposito ma utilizza tale punto di partenza per verificare se, in relazione alle condotte in contestazione nella fattispecie sottoposta al suo esame, sia trascorso o meno il termine massimo previsto per l’estinzione del reato. E conclude che non è più vivo l’interesse dello Stato a reprimere la condotta illecita se l’interruzione, a seguito di uno degli atti indicati negli articoli 17, Dlgs 74/2000, e 160 cp, comporti l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere (articolo 161, comma 2, codice penale). Ne consegue che il termine ordinario di prescrizione di sei anni può aumentare fino a sette anni e mezzo in presenza di cause interruttive. Ma non oltre.

La Corte suprema, nella fattispecie esaminata, ha chiarito che, nelle more del ricorso promosso in sede di legittimità, il termine di prescrizione del reato di dichiarazione fraudolenta per l’anno 2003 era spirato e, quindi, la decisione del Tribunale doveva essere annullata senza rinvio perché i fatti commessi si erano estinti. Diversamente, per la condotta del 31 ottobre 2005, il termine prescrizionale non si era ancora consumato e, quindi, la decisione impugnata doveva essere annullata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame dei rilievi contestati.

Romina Morrone – Nuovofiscooggi.it

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