Morti da amianto. Si al risarcimento in mancaza di misure di protezione – Cassazione Civile Sentenza 17092/2012
La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 17092/2012 ha affermato, per la prima volta, la responsabilità dell’Autorità purtuale di Venezia per la mancata adozione di idonee misure di protezione della salute dei lavoratori adibiti a mansioni a diretto contatto con le polveri di amianto.
Secondo gli Ermellini l’obbligo di risarcire i familiari degli operai morti di mesotelioma della pleura dopo aver scaricato, per anni, sacchi di iuta con fibre di amianto senza nemmeno la mascherina, ricade sull’autorità portuale, e non sugli armatori o sulle cooperative di facchinaggio. E per risarcire le famiglie dei lavoratori deceduti, avverte la Suprema Corte, accogliendo il reclamo della moglie e dei figli di un portuale, Stefano C., morto nel 2003 dopo aver respirato le polveri letali dal 1956 al 1980, non bastano 150 euro per ogni giorno di malattia in quanto questo male che non lascia scampo è di particolare «penosità».
Senza successo il Porto di Venezia – guidato da Paolo Costa – ha cercato di sostenere che erano gli armatori dalle cui navi veniva scaricato l’amianto, insieme alla Cooperativa Lavoratori Portuali della quale Stefano C. era stato prima dipendente e poi socio lavoratore, a dover pagare per la morte dello scaricatore. Dalle «risultanze processuali» – ha risposto la Cassazione dando atto della correttezza delle indagini dei giudici di merito veneziani – è stato «accertato» che «nel contesto dell’attività portuale, l’unico soggetto dotato di caratteristiche imprenditoriali era l’Autorità Portuale di Venezia».
Pertanto, deve essere ricondotta «a tale soggetto l’esclusiva incombenza del rispetto» delle norme sulla «tutela dei lavoratori che eseguono la propria attività in un contesto nel quale una sola è la figura imprenditoriale di preminenza». «Le modalità dello scarico in porto – conclude l’Alta corte – non dipendevano dall’armatore bensì soltanto dall’Autorità portuale sulla quale incombevano gli oneri di sicurezza dei lavoratori addetti a tali compiti». A nulla è servito il tentativo di Apv di far presente che le norme antiamianto sono state varate solo nel 1982. La Suprema Corte ha replicato che persino un Regio decreto del 1909 già menzionava la pericolosità delle fibre in amianto e ne vietava la tessitura «alle donne e ai fanciulli». E nel 1943, l’ asbestosi «fu inserita per legge tra le malattie professionali». Ai familiari di Stefano C. erano stati liquidati 19.800 euro, pari a 150 euro per ciascuno dei 132 giorni di malattia del loro caro. Troppo poco. Ora un’altra corte di appello, quella di Trieste, dovrà liquidare un indennizzo più alto. Finora – come emerge dal bollettino marittimo dell’Inail di settembre – sono due milioni di euro i risarcimenti che deve pagare il Porto di Venezia per le morti da amianto, e questo mette a rischio il pareggio di bilancio.