La raccomandazione dall’esterno non costituisce reato – Cassazione Penale Sentenza 38762/2012
La raccomandazione dall’esterno non costituisce reato. Lo sottolinea la Cassazione nel bocciare il ricorso del pm di Pescara che si era opposto al non luogo a procedere “perche’ il fatto non sussiste” nei confronti dell’ex sindaco di Pescara, Luciano D’Alfonso, accusato di concussione per avere raccomandato al direttore generale della Asl di Chieti il trasferimento della dottoressa Pia D. S. da Pescara a Chieti. La dottoressa, poi, in segno di gratitudine per il trasferimento accordato, aveva omaggiato l’allora sindaco di un pc. Secondo la Cassazione, “la raccomandazione e’ condotta che esula dalla nozione di atto d’ufficio”. In pratica, e’ una “condotta commessa in occasione dell’ufficio e non concreta l’uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente”. Percio’, se e’ commessa dall’esterno non puo’ essere perseguita.
D’Alfonso era gia’ stato sciolto dall’accusa di concussione dal gup di Pescara il 23 febbraio 2011. Contro il non luogo a procedere il pm ha impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che il gup avrebbe dovuto disporre il rinvio a giudizio di D’Alfonso per il reato di corruzione. La Sesta sezione penale – sentenza 38762 – ha respinto il ricorso del pm e ha evidenziato che “il delitto di corruzione, rientrando nella categoria dei reati propri funzionali, richiede che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella competenza o nella sfera d’influenza dell’ufficio al quale appartiene l’ipotetico soggetto corrotto, nel senso che occorre che sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal medesimo, requisito non ravvisabile nell’intervento del pubblico ufficiale che non implichi l’esercizio di poteri istituzionali propri del suo ufficio e non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, ma sia diretto ad incidere nella sfera di attribuzione di un pubblico ufficiale terzo, rispetto al quale il soggetto agente e’ assolutamente carente di potere funzionale”.