Accattonaggio bimbi rom e’ riduzione in schiavitu’ – Cassazione Penale Sentenza 37638/2012
Chi costringe un bambino a chiedere l’elemosina va condannato per riduzione in schiavitu’: il fatto che l’accattonaggio sia considerato “un sistema di vita” nella tradizione Rom non salva dalla condanna. Lo sottolinea la quinta sezione penale della Cassazione, confermando la condanna a sei anni di reclusione per il reato di riduzione in schiavitu’ inflitta dalla corte d’assise d’appello di Catanzaro ad un quarantacinquenne romeno.
L’uomo era finito sotto processo per aver “sistematicamente e continuativamente” costretto alla “pratica umiliante” dell’elemosina a Cosenza la figlia, di soli 10 anni, della propria convivente”. “La bambina, era “obbligata a dedicarsi all’accattonaggio dalla mattina alla sera – secondo l’accusa – dietro la minaccia e l’uso materiale della violenza nei suoi confronti” da parte dell’imputato. La piccola raccoglieva somme di denaro per consegnarle a fine giornata ai genitori. L’imputato, nel suo ricorso in Cassazione, aveva rilevato anche che in base alle “millenarie tradizioni culturali dei popoli di etnia rom”, a cui appartengono i protagonisti della vicenda, “l’accattonaggio assume il valore di un vero e proprio sistema di vita” cosicche’ non e’ possibile, secondo la difesa, parlare di riduzione in schiavitu’. La Suprema Corte, con la sentenza numero 37638, ha invece dichiarato inammissibile il ricorso e ricordato che “commette il reato di riduzione in schiavitu’ colui che mantiene lo stato di soggezione continuativa del soggetto ridotto in schiavitu’ o in condizione analoga, senza che la sua mozione culturale o di costume escluda l’elemento psicologico del reato”.
(Cassazione Penale, Sezione Quinta, Sentenza 37638/2012)