Diritti e onorari di Avvocato. Con il nuovo DM parametri liquidazione complessiva del compenso senza distinzioni – Tar Lombardia, Ordinanza n. 1528/2012
Con il decreto ministeriale sui parametri (n.140 in Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012) è venuta meno la distinzione tra diritti e onorari. Cosicché all’avvocato spetta una liquidazione onnicomprensiva. Così ha stabilito il Tar della Lombardia-Brescia (ordinanza n.1528 del 10 settembre 2012). I giudici amministrativi hanno evidenziato che il dm parametri, secondo quanto stabilito dall’art. 42, entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e, ai sensi del precedente art. 41, trova applicazione a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore.
Nel merito, a dettare la linea sulle liquidazioni, sottolineano i giudici amministrativi, è il combinato disposto degli artt. 1 comma 3 (secondo il quale i compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa) e 7 (estensione dei parametri ai procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi), che è applicabile in via analogica a tutti i casi di liquidazione del compenso di professionisti, nella specie dell’avvocato, imponendo una liquidazione onnicomprensiva e dunque facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari. Il Cnf ha fatto presente al ministero della giustizia l’anomalia che concerne la mancata considerazione del rimborso delle spese generali, chiedendo di reintrodurre la voce di compenso fissato al 12,5%.
Tar Lombardia, Ordinanza n. 1528 del 10/09/2012
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2011, proposto da:
Modou Faye, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Marchese, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
U.T.G. – Prefettura di Bergamo, Ministero dell’Interno, Questura di Bergamo, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. P-BG/L/N/2009/109929 del 14/06/2010, di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. Niang Gora a favore del ricorrente, nonchè di ogni altro atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Bergamo e di Ministero dell’Interno e di Questura di Bergamo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
– che con istanza depositata il 9 luglio 2012 l’avv. Giovanni Marchese, difensore di Faye Modou, ammesso al gratuito patrocinio nel ricorso 631/2011 R.G. di questo Tribunale, definito con la sentenza 19 luglio 2012 n°1121, così come da decreto 29 maggio 2012 n°15 della competente Commissione, ha domandato la liquidazione del compenso a lui spettante;
– che la materia è disciplinata dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012 n°140, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012, che ai sensi del proprio art. 42 entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e ai sensi del precedente art. 41 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore;
– che ai sensi degli artt. 1 comma 3 e 7 di tale decreto lo stesso è comunque applicabile in via analogica a tutti i casi di liquidazione del compenso di professionisti, nella specie dell’avvocato, e impone una liquidazione onnicomprensiva, facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari;
– che nella specie il giudizio aveva ad oggetto una questione sulla quale, all’epoca della proposizione del ricorso, esisteva una giurisprudenza favorevole del tutto costante e inequivoca (possibilità di ottenere la cd. legalizzazione del cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale pur in presenza di una condanna per l’abolito reato di cd. clandestinità), tanto che esso è stato definito con sentenza di cessata materia del contendere per essersi la p.a. rideterminata in via di autotutela;
– che quanto sopra rileva ai fini della liquidazione, poiché la stessa si compie avuto riguardo alla complessità della questione ai sensi dell’art. 4 comma 2 del decreto, e nel caso di sentenze di rito, ai sensi dell’art. 10, comporta un compenso ulteriormente ridotto del 50%;
– che in ogni caso ai sensi dell’art. 1 comma 7 del decreto il compenso da esso previsto è indicativo, e può essere diminuito al di sotto dei minimi in casi in cui, come il presente, la causa sia di minima complessità;
– che pertanto, considerata la causa di valore indeterminabile, si reputa equo il compenso di cui in dispositivo;
– che non possono essere riconosciute le spese reclamate, in quanto non documentate, ricordandosi che la notifica a favore degli ammessi al gratuito patrocinio è a sua volta gratuita;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) liquida a favore dell’avv. Giovanni Marchese per il patrocinio a spese dello Stato del sig. Faye Modou nel ricorso n°631/2011 R.G. di questo Tribunale la somma omnicomprensiva di € 1.000 (mille) oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)