Civile

Bobo Vieri, sentenza contro Inter va alla giustizia sportiva

L’avvocato di Bobo Vieri, Danilo Buongiorno, trasmetterà alla Giustizia sportiva, per chiedere la riapertura del procedimento che era stato archiviato, la sentenza con la quale Inter e Telecom sono state condannate a pagare un milione di euro all’ex calciatore per un’attività di dossieraggio ai suoi danni. La società nerazzurra e quella telefonica sono state condannate per violazione della privacy. Un primo procedimento a carico dell’Inter era stato archiviato dalla Figc.

LE MOTIVAZIONI 
– Bobo Vieri ha subito “un’indebita intromissione nella propria sfera privata” che gli ha causato “uno stato di disagio, malessere, ansia e sofferenza psico-fisica“. È un passaggio delle motivazioni della sentenza con cui il giudice di Milano Damiano Spera ha condannato l’Inter e Telecom al risarcimento di 1 milione di euro a favore dell’ex attaccante nerazzuro per la vicenda dello ‘spionaggio’ i suoi danni messo in atto dalla security di Telecom quando era guidata da Giuliano Tavaroli.

Le prove testimoniali – scrive il giudice della decima sezione del Tribunale civile di Milano – hanno comprovato che l’apprendimento della notizia di aver subito una rilevante violazione della propria vita privata ha comportato” per Vieri, che nella causa è assistito dall’avvocato Danilo Buongiorno, “una indubbia sofferenza“. Secondo il magistrato, “tale circostanza appare del resto verosimile in quanto può ritenersi massima di comune esperienza che un’indebita intromissione nella propria sfera privata da parte di soggetti estranei, tanto più quando viene effettuata in modo subdolo e con modalità illecite, ingenera nella vittima uno stato di sofferenza“.

Del resto, si legge ancora nelle motivazioni, anche la perizia medica sulle condizioni dell’ex attaccante stilata da due esperti (Vieri aveva detto di soffrire di insonnia e di una forma depressiva da quando aveva saputo di essere stato spiato e pedinato) “ha confermato uno stato di disagio, malessere, ansia e sofferenza psico-fisica che, sebbene inidoneo a comprovare la lesione (temporanea e permanente) del diritto alla salute, integra il danno non patrimoniale in esame“. All’ex bomber, infatti, che aveva chiesto alla Telecom e all’Inter in totale oltre 21 milioni di euro di danni, non sono stati riconosciuti il danno patrimoniale e il “danno non patrimoniale da lesione del bene salute“, ma quello “non patrimoniale da lesione del diritto alla privacy“. Ai fini della liquidazione del danno, chiarisce il giudice nella sentenza, “deve altresì tenersi conto della durata dell’attività illecita delle convenute (Inter e Telecom, ndr),protrattasi per circa 4 anni e dell’enorme (acclarato) effetto mediatico che ha certamente aggravato lo stato di inquietudine e di ansia dell’attore“.

A ciò bisogna aggiungere “che proprio l’età del giocatore (33 anni), oltre che il notorio infortunio dallo stesso subito proprio nel 2006, costituiscono eventi che secondo la normalità dei casi nel settore calcistico influenzano negativamente ed in modo determinante le aspettative di carriera di giocatori di calcio professionisti, specie se ingaggiati nel ruolo specifico rivestito dall’attore (attaccante)“. Non risulta quindi “affatto provato il nesso di causalità tra gli illeciti oggetto del presente giudizio e la mancata partecipazione dell’attore ai Campionati del Mondo di calcio“. E non risultano “provati i danni lamentati dall’attore per la perdita di ingaggi da parte di prestigiose società calcistiche e per la asserita ‘carriera stroncatà“. Vieri, prosegue il giudice, “all’epoca dei fatti ma soprattutto all’epoca del grave infortunio che gli ha impedito di svolgere la propria professione per quasi un anno e di partecipare ai Mondiali, aveva 33 anni; tale circostanza ha sicuramente inciso sulle prospettive di ripresa e di carriera dell’attore negli anni successivi alle vicende per cui è causa“.

Lo ‘spionaggio’ subito non può essere considerato una causa che ha impedito a Bobo Vieri di partecipare ai Mondiali del 2006. Lo scrive il giudice di Milano, Damiano Spera, nelle motivazioni della sentenza con cui ha condannato l’Inter e Telecom a risarcire l’ex bomber con un milione di euro, non riconoscendo però all’ex attaccante nerazzuro un “danno patrimoniale” legato alla fine della sua carriera. “Allo stato – si legge nelle motivazioni – non risultano danni patrimoniali accertati. Non può, infatti, ritenersi provato che i fatti per cui è causa abbiano determinato per l’attore minori possibilità di guadagno“. Vieri, spiega il giudice, “ha concluso un contratto di ingaggio con la società Atalanta ed ha giocato per la predetta squadra anche in epoca successiva alla diffusione della conoscenza dei fatti per cui è causa a mezzo dei mass media; successivamente, lo stesso ha anche giocato con la società calcistica Fiorentina“.

L’ex vicepresidente dell’Inter e ex ad di Telecom, Carlo Buora, “nel momento in cui procedeva a conferire l’incarico di investigazione allo stesso Tavaroli poteva ben prevedere come possibile l’esecuzione di illecite attività di controllo anche del traffico telefonico del dipendente (Vieri)“. Lo scrive il giudice civile di Milano, Damiano Spera, nelle motivazioni della sentenza con cui ha condannato la società nerazzura e il gruppo di telecomunicazioni a risarcire l’ex bomber con un milione di euro per l’attività di ‘spionaggiò ai suoi danni. Agli atti del procedimento civile, infatti, c’era anche l’interrogatorio che Giuliano Tavaroli rese nel 2006 ai pm che indagavano sulla vicenda dei dossier illegali ‘fabbricatì dalla security di Telecom e Pirelli. L’ex capo della sicurezza aveva raccontato a verbale di aver ricevuto una telefonata della segreteria di Marco Tronchetti Provera in cui gli sarebbe stato detto: “Guardi, la cercherà il dottor Moratti, ha bisogno di una mano, le chiederà una consulenza, tra virgolette“. Poichè la società calcistica, scrive il magistrato nelle motivazioni, “si era rivolta al dirigente di una nota società di telecomunicazioni per l’espletamento di ‘una consulenza tra virgolettè (…) si può ragionevolmente ritenere che la richiedente avesse intenzione di estendere l’indagine anche a controlli sui tabulati telefonici. Ciò –prosegue il giudice – a maggior ragione, se si considera il modus operandi già tenuto nelle precedenti investigazioni compiute negli anni 1999-2000 sulle quali ha riferito il teste Cipriani (Emanuele, investigatore privato tuttora sotto processo, ndr)”. Se a ciò si aggiunge, si legge ancora nelle motivazioni, “che già nel 2000 l’attività investigativa era stata compiuta materialmente dal Cipriani, ma per il tramite del sig. Tavaroli (..) deve affermarsi che il dirigente Inter (indicato nel vice presidente dott. Buora) nel momento in cui procedeva a conferire l’incarico di investigazione allo stesso Tavaroli poteva ben prevedere come possibile l’esecuzione di illecite attività di controllo anche del traffico telefonico del dipendente (Vieri)”.

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