Per dimostrare una frode carosello bastano le presunzioni del Fisco – Cassazioe Civile, Sentenza 13825/2012
La frode carosello può essere contestata dal Fisco per il recupero dell’Iva indebitamente detratta anche sulla base di mere presunzioni. E’ quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 13825/2012, ha chiarito che possono far scattare l’accertamento, l’assenza di magazzino e la non coincidenza della data della fattura, precedente rispetto alla consegna della merce.
Il fatto
In seguito a un controllo su operazioni intracomunitarie, nei confronti di una società di persone in liquidazione, poi fallita, venivano notificati alcuni avvisi di accertamento in materia di Irpeg, Irap e Iva, per indebita detrazione Iva e deduzione dei relativi costi a fronte di acquisti intracomunitari fittizi (articolo 38, Dl 331/1993), le cui opposizioni venivano accolte dalla Commissione tributaria provinciale e confermati in secondo grado. In particolare, la Commissione del riesame asseriva che gli elementi posti a base degli accertamenti erano puramente presuntivi e non suffragati da alcuna prova circa l’inesistenza delle operazioni addotte dalla contribuente, relativamente agli acquisti intracomunitari di ingenti quantitativi di merce dalla stessa commercializzata.
L’ente impositore ricorre per Cassazione denunciando la violazione dell’articolo 19 del Dpr 633/1972, in quanto la sentenza impugnata avrebbe travisato la corretta applicazione degli ordini normativi, considerato che, nel sistema delle cosiddette “frodi carosello”, le “cartiere” non possono essere ritenute realmente esistenti né le relative operazioni considerarsi “soggettivamente” sussistenti, poiché si riferiscono a operatori che non le hanno realmente compiute. Tale situazione era “certificata” dai processi verbali di constatazione dei riscontri eseguiti, dai quali emergevano elementi di fatto inconfutabili che deponevano per la “fittizietà” delle operazioni come, mancanza (riguardo ai soggetti coinvolti) di strutture e magazzini; le somme erogate erano state versate direttamente dalla società importatrice; le fatture recavano date anteriori alla consegna della merce; i prezzi di acquisto erano inferiori a quelli praticati dalle imprese fornitrici.
La decisione
La Corte di cassazione ritiene fondato il ricorso, affermando che le frodi carosello possono essere contestate dall’Amministrazione finanziaria per il recupero dell’Iva indebitamente detratta anche dando prova dei fatti mediante presunzioni semplici. A tal fine, l’assenza di magazzino del fornitore e la non coincidenza della data delle fatture, emesse antecedentemente alla consegna della merce, sono sufficienti a fondare la validità dell’atto impositivo.
La sezione tributaria ha, così, statuito l’indetraibilità dell’Iva qualora le attività di acquisto e rivendita, oggetto degli atti impositivi, siano rivelatrici di una frode carosello.
Al riguardo, si deve intendere che in base all’articolo 19 del Dpr 633/1972, non correttamente applicato dalla Commissione regionale, relativamente all’acquisto – apparentemente effettivo, contabilmente e fiscalmente regolare – compiuto da un’impresa, ultima beneficiaria di una filiera di società, appositamente costituita per “regolarizzare” una serie di operazioni in evasione o elusione dell’Iva (un acquisto che realizza esso stesso la comune intenzione fraudolenta dell’intero meccanismo, creato proprio in vista di questo risultato), l’Iva non è detraibile dal beneficiario finale dell’intero apparato fraudolento, anche se le fatture e l’intera documentazione contabile relative alle operazioni commerciali dallo stesso effettivamente compiute sembrano perfettamente regolari (cfr Cassazione, sentenze 4306/2010, 9107/2012 e 10167/2012).
E’ vero, infatti, che in una catena di cessioni soggette a Iva, poste in essere successivamente da diversi operatori, quelle che soddisfano i criteri obiettivi sui quali è fondata la detraibilità dell’imposta non sono pregiudicate dal fatto che una delle operazioni, precedente o successiva, compresa nella catena, sia viziata da frode all’Iva, senza che il soggetto passivo lo sappia o lo possa sapere (Corte di Giustizia, causa C-354/03 del 12 gennaio 2006).
Ma il meccanismo fraudolento delle frodi carosello, essenzialmente fondate sul mancato versamento dell’Iva incassata da società cartiere a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso l’interposizione, come nel caso concreto, di una o più società filtro (buffers), suppone, per sua natura e per gli scopi che si propone, la piena conoscenza della frode e la piena partecipazione del beneficiario finale all’accordo simulatorio – conoscenza attestata, d’altronde, anche da altri indizi dedotti dall’Amministrazione finanziaria – (Cassazione, sentenza 867/2010).
In simile ipotesi, è imperativo il richiamo all’articolo 17 della direttiva Cee 388/1977 del 1977, ove si afferma il principio d’indetraibilità dell’Iva assolta in corrispondenza di comportamenti abusivi, volti cioè a conseguire il solo risultato del beneficio fiscale, senza una reale e autonoma ragione economica giustificatrice della catena di cessioni successive (Corte di giustizia, causa C-419/02 del 2006, Cassazione 10352/2006), in quanto il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo di strumenti giuridici privi di ragioni economicamente apprezzabili e diretti unicamente a conseguire tali indebiti vantaggi (Cassazione, sentenza 30057/2008).
Salvatore Servidio – Nuovofiscooggi.it