la spiaggia frequentata da nudisti non salva dalla multa – Cassazione Penale, Sentenza 28990/2012
La spiaggia frequentata da nudisti non salva dalla multa. Lo ricorda la Cassazione per la quale “si deve escludere che la nudità integrale, a causa dell’evolversi del comune sentimento, non sia più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale”. Ammessi i bagnanti senza costume solo “nella particolare situazione di campi di nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o esposti al pubblico”, ragguaglia ancora la Suprema Corte. Ecco perché la Terza sezione penale – sentenza 28990 – ha convalidato una multa di 1.200 euro nei confronti di Massimo P., un 40enne colpevole di avere preso il sole nudo su una spiaggia frequentata da numerosi bagnanti a Taormina.
Nella spiaggia, ricostruisce la sentenza della Cassazione, erano presenti altri nudisti che si erano dileguati all’arrivo dei carabinieri. L’unico a non arretrare davanti agli uomini dell’Arma era stato appunto Massimo P.. Inutile la difesa dell’uomo volta a cancellare la multa sulla base del fatto che il tratto di spiaggia, anche se non recintato, era “notoriamente frequentato da numerosi anni dai nudisti”.
Piazza Cavour ha dichiarato inammissibile il ricorso di Massimo P. e ha fatto notare che legittimamente era stata inflitta la multa sulla base del fatto che “la spiaggia era frequentata, in maggioranza da bagnanti, adulti e minori, indossanti il costume, mentre i nudisti erano in numero estremamente ridotto e sparso, sicché tali caratteristiche, unitamente al carattere pubblico dello spazio e alla sua non delimitazione, dovevano rendere evidente all’imputato la consapevolezza del proprio anomalo comportamento”.