Civile

Cassazione: annullabili le nozze incoraggiate dalla famiglia

Il si’ pronunciato sull’altare con poco convinzione, piu’ che altro per sottrarsi alle “pressioni” e alle continue insistenze dei genitori puo’ essere annullato. Lo sottolinea la Cassazione nel delibare una sentenza di annullamento da parte della Sacra Rota del matrimonio contratto il 3 aprile 1982 da una coppia calabrese. R.M. e E.M., ricostruisce la sentenza 8857 della Prima sezione civile, si erano sposati trent’anni fa senza che lui fosse veramente consapevole del passo che stava facendo.

In realta’ E.M. aveva deciso di pronunciare il fatidico si’ in chiesa “solo per sottrarsi alle pressioni dei genitori e della nonna di lei, a causa della imminente maternita’” di R.M. Insomma, un si’ pronunciato senza “alcuna consapevolezza del valore del sacramento” che aveva indotto i giudici della Sacra Rota – nell’aprile 2007 – ad annullare il matrimonio. Un annullamento non digerito dalla moglie che, anche nel tentativo di non perdere il diritto al mantenimento, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice italiano si era appiattito sulla decisione del giudice ecclesiastico senza procedere ad ulteriori verifiche. La tesi difensiva non ha fatto breccia presso piazza Cavour che ha respinto il ricorso.

Nel dettaglio, i supremi giudici hanno osservato che “la sentenza impugnata ha evidenziato che la sentenza ecclesiastica ha verificato l’esistenza di una causa di nullita’ del matrimonio concordatario contratto dalle parti, consistente nella mancanza” da parte di lui “di discrezione di giudizio”, vale a dire della “effettiva capacita’ di liberamente intendere il valore del matrimonio/sacramento che andava a contrarre e di determinarsi conseguentemente. E ha considerato che tale accertamento non e’ incompatibile con l’ordine pubblico interno individuato nelle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l’ordinamento positivo nel suo adeguarsi all’evoluzione della societa’”. Giudizio “condiviso” dalla Cassazione che ha respinto il ricorso della donna.

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