La dotazione di un fondo patrimoniale può nascondere una frode fiscale – Cassazione Penale, Sentenza 21013/2012
Fare confluire i diritti di proprietà e di usufrutto nel patrimonio immobiliare per sfuggire a un accertamento fiscale già in corso, non può essere considerata un’operazione di tutela dei fabbisogni familiari, ma è una vera e propria sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 21013 del 31 maggio.
Il caso di specie
In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha condannato un imprenditore per il delitto di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000 per aver costituito un fondo patrimoniale nel quale aveva fatto confluire i diritti di proprietà e i diritti di usufrutto del suo patrimonio immobiliare, al fine di sottrarsi al pagamento di Iva, Irpef e Irap.
Il tutto quando la Guardia di finanza aveva già dato avvio a una verifica fiscale nei suoi confronti, ma prima ancora che fosse iniziata la procedura di riscossione.
Avverso la sentenza di condanna, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento, ma senza successo. In particolare, nel ricorso deduceva che, nel caso di specie, non potevano rinvenirsi gli elementi costitutivi del reato contestato, in quanto la costituzione di un fondo patrimoniale, comune con il coniuge, “non era atto finalizzato ad eludere il pagamento delle imposte; bensì atto teso a tutelare i fabbisogni del proprio nucleo familiare”.
La pronuncia della Corte
Con la sentenza in commento, la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso proposto, ritenendo processualmente provato che l’imprenditore, unitamente alla moglie, avesse iniziato a far confluire nel fondo patrimoniale i diritti di proprietà e quelli di usufrutto proprio quando la Guardia di finanza aveva dato avvio alla verifica fiscale.
Risultava, pertanto, di tutta evidenzia la sussistenza della volontà dell’imprenditore di frodare il Fisco, sottraendosi al pagamento delle imposte dovute.
In proposito, va preliminarmente evidenziato che la costituzione di un fondo patrimoniale, che svolge la funzione di destinare particolari beni alla realizzazione dei bisogni e delle necessità familiari, ha come effetto la creazione di un patrimonio soggetto a un vincolo di destinazione, con la conseguenza che:
i beni non possono essere alienati o ipotecati, se non con il consenso di entrambi i coniugi. Se vi sono figli minori, occorre l’autorizzazione giudiziale che viene accordata solo in presenza di necessità o utilità evidenti (articolo 169 cc)
i beni non possono essere aggrediti dai creditori dei coniugi che siano a conoscenza dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia (articolo 170 cc).
Si sottolinea, inoltre, che la creazione di tale vincolo di destinazione comporta una deroga, normativamente prevista, alla regola generale enunciata dall’articolo 2740, primo comma, del codice civile, a detta del quale “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.
Il suddetto vincolo, infatti, riduce inevitabilmente la garanzia patrimoniale spettante ai creditori (tra cui anche l’Amministrazione finanziaria), rappresentata dalla possibilità per gli stessi di soddisfarsi su tutti i beni del debitore.
Ecco perché i giudici di legittimità, con riferimento al caso di specie, hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di reati tributari la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria” (vedi anche Cassazione 5824/2007).
Peraltro, ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato, non è neanche necessario “che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l’atto fraudolento sia di per sé solo idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del Fisco”. Ciò in quanto “la linea della tutela penale è stata opportunamente avanzata, richiedendo, ai fini della perfezione del delitto, la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione – idoneità da apprezzare, in base ai principi, con giudizio ex ante – e non anche l’effettiva verificazione di tale evento”, con la conseguenza che “il riferimento alla procedura di riscossione appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto” (Cassazione 7916/2007; in tal senso, vedi anche 14720/2008 e 17071/2006).
Conclusioni
In tema di reati tributari, la costituzione di un fondo patrimoniale integra gli estremi del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000, in quanto “è atto idoneo a ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria”. Ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato e della conseguente punibilità del reo, non è necessario “che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l’atto fraudolento sia di per sé solo idoneo a impedire il soddisfacimento totale o parziale dei Fisco”.
Michela Grisini
nuovofiscooggi.it