Stabile organizzazione. Si configura anche se l’attività è svolta all’estero – Cassazione Penale, Sentenza 20676/2012
Si configura la stabile organizzazione di una società straniera in Italia quando questa abbia affidato, anche di fatto, la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura munita o meno di personalità giuridica.
Questo, in sintesi, il principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 20676 del 29 maggio.
Il caso
A seguito del sequestro preventivo di beni di proprietà di una Srl, disposto dal Gip nell’ambito di un procedimento penale a carico di un imprenditore indagato per i reati di omessa dichiarazione e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articoli 5 e 11 del Dlgs 74/2000), è stata presentata dal rappresentante legale della società istanza di riesame al tribunale territorialmente di competenza.
I giudici di merito, rigettando la richiesta di riesame, avevano evinto, sulla base degli esiti dell’attività investigativa svolta dalla Guardia di finanza e della copiosa documentazione fiscale e contabile acquisita, la sussistenza del fumus boni iuris dei reati ipotizzati e che il sequestro era stato legittimamente disposto, ai sensi dell’articolo 322-ter, comma 2, codice penale, e dell’articolo 1, comma 142, della legge finanziaria per il 2008.
Gli inquirenti avevano accertato come l’indagato, al fine di evadere le imposte, fosse effettivamente l’amministratore e il detentore della maggioranza di una Srl iscritta nel registro delle imprese della Repubblica di San Marino che operava quasi esclusivamente per la Srl italiana.
In sostanza, l’attività imprenditoriale si svolgeva con l’effettuazione dei controlli della qualità dei tessuti a San Marino, i quali venivano poi trasferiti nei laboratori italiani per il confezionamento degli abiti.
Questo procedimento industriale veniva confermato dalle sommarie informazioni testimoniali fornite dai responsabili dei laboratori, i quali avevano dichiarato di aver intrattenuto rapporti lavorativi con la medesima persona, sia che avessero lavorato per la ditta italiana sia per quella sammarinese.
L’imputato aveva sì creato la società a San Marino, ma, secondo quanto evidenziato dal Gip, svolgeva la sua attività imprenditoriale nel territorio italiano, servendosi anche dell’ausilio della figlia che deteneva il 70% delle quote della società italiana.
Inoltre, erano state rinvenute nell’abitazione dell’imprenditore, che dichiarava essere un mero consulente della società, i libri e le scritture contabili sia della società sammarinese che della società italiana, il che provava di fatto che le due società erano gestite dalla medesima persona.
Alla luce di quanto detto, il Tribunale contestava al contribuente l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale ai fini Iva e Ires, ricorrendo il requisito della stabile organizzazione sia sotto il profilo personale che materiale.
In effetti, i capi d’abbigliamento venivano confezionati in Italia, come confermato dai responsabili dei laboratori, i quali avevano puntualizzato che il controllo della qualità veniva effettuato nei medesimi locali nei quali si intrattenevano anche rapporti commerciali.
La Guardia di finanza aveva prontamente rilevato che, tre giorni dopo la cessazione degli accertamenti, la società immobiliare amministrata dall’imputato, proprietaria di tutti gli immobili della famiglia, era stata trasformata in società a nome collettivo avente come soci la moglie e le figlie al solo fine di rendere impignorabile le quote della società di persone.
Di conseguenza, il tribunale competente, rilevando il periculum libertatis dell’imputato, aveva disposto il sequestro delle quote delle società di proprietà del contribuente, che è ricorso in Cassazione.
La pronuncia della Corte
Come affermato dalla giurisprudenza della Corte, la nozione di stabile organizzazione di una società straniera in Italia, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si evince dall’articolo 5 del modello di convenzione Ocse contro la doppia imposizione e dal suo commentario, integrata con i requisiti prescritti dall’articolo 9 della sesta direttiva Cee n. 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977.
La normativa comunitaria individua il centro di attività stabile in una struttura dotata di risorse materiali e umane che può essere costituito anche da un’entità dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari (con l’esclusione delle attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di know how.
E’ prevista un’ulteriore prova dell’attività economica svolta dal soggetto nazionale che può essere ricavata anche da elementi indiziari “quali l’identità delle persone fisiche che agiscono per l’impresa straniera e per quella nazionale, ovvero la partecipazione a trattative o alla stipulazione di contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza”.
La Corte di cassazione, con la sentenza 20676 del 29 maggio, ha inserito un importantissimo tassello nell’ampio mosaico del principio impositivo della stabile organizzazione, chiarendo che si prescinde dalla fittizietà o meno dell’attività della società svolta all’estero.
Nello specifico, i giudici di legittimità hanno stabilito che sussiste il requisito impositivo della stabile organizzazione di una società straniera in Italia anche nel caso in cui questa abbia affidato, anche di fatto, la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura munita o no di personalità giuridica.
Nel caso sottoposto a giudizio di legittimità, a nulla rileva il fatto che la società sammarinese non avesse locali in Italia; i giudici di piazza Cavour hanno evidenziato un’evidente irrazionalità del ciclo produttivo che imponeva il transito delle merci nei locali di San Marino per un mero controllo di qualità per poi essere spedite per la lavorazione finale in territorio italiano: circostanza smentita dagli stessi titolari dei laboratori, i quali avevano dichiarato che l’attività di controllo avveniva nei medesimi locali.
Appare dunque evidente che la società sammarinese avesse una stabile organizzazione in Italia, perché, a parte l’irrazionale ciclo produttivo delle merci, i capi venivano prodotti esclusivamente sul territorio italiano nonostante fosse gestita la produzione dalla Repubblica di San Marino, venivano pattuiti le tipologie di prodotto e le modalità di lavoro da eseguire, il trasporto e i prezzi finali dei vestiti.
Da ciò ne consegue, giocoforza, che la società sammarinese aveva uno stretto legame col territorio italiano, essendo dotata di un’organizzazione di uomini e di mezzi idonea a operare in loco in piena autonomia gestionale.
Valerio Giuliani
nuovofiscooggi.it