Penale

Videosorveglianza sul posto del lavoro. Basta il consenso degli interessati – Cassazione Penale Sentenza 22611/2012

Il datore di lavoro puo’ sorvegliare con le telecamere i dipendenti, in azienda, senza il consenso delle rappresentanze di base o di una commissione: e’ sufficiente il consenso dei diretti interessati. E’ quanto afferma la Corte di Cassazione, con la sentenza 22611 di ieri, 11 giugno. Una imprenditrice, titolare dell’azienda ‘Flow Energy’ di Pisa, era stata accusata di aver violato lo statuto dei lavoratori, in particolare l’articolo che vieta i controlli a distanza sui dipendenti. I supremi giudici, interessati del caso, hanno invece stabilito che il datore di lavoro puo’ installare delle telecamere per riprendere i dipendenti mentre lavorano e per farlo non e’ necessario l’accordo con le rappresentanze sindacali, ma e’ sufficiente che vi sia il consenso dei lavoratori.

Il Tribunale di Pisa, invece aveva condannato l’imprenditrice proprio per la violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Le quattro telecamere, due delle quali puntate verso postazioni di lavoro fisse, sono invece lecite per la Cassazione, perche’ e’ sufficiente la liberatoria di consenso firmata dai dipendenti. Per la Corte, “non puo’ essere ignorato il dato obiettivo che, in questo caso, era stato acquisito l’assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da parte loro di un documento esplicito”.

“Se e’ vero che non si trattava ne’ di una autorizzazione della Rsu ne’ di una commissione interna – si legge ancora nella sentenza della Cassazione – logica vuole che il piu’ contenga il meno, sicche’ non puo’ essere negata validita’ ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalita’ dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza. Del resto, non risultando esservi disposizioni di alcun tipo che disciplinino l’acquisizione del consenso, un diverso opinare, in un caso come quello in esame, avrebbe il taglio di un formalismo estremo tale da contrastare con la logica”.

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