Dalla Cassazione sì al risarcimento del danno da “corna” – Cassazione Civile, Sentenza 8862/2012
La Cassazione dà il via libera ai danni da “corna” e stabilisce che, in caso di tradimento, non basta assegnare l’addebito al coniuge fedifrago. Questi dovrà anche rifondere i danni all’altro perchè «il desiderio di libertà e felicità» cercato all’esterno «comporta la disgregazione della famiglia» passibile di danni. In questo modo, la Prima sezione civile – sentenza 8862 – ha accolto il ricorso di una moglie tradita di Macerata, C.B., che chiedeva appunto i danni da tradimento. Era accaduto che la Corte d’appello di Ancona, il 16 aprile 2010, addebitasse la colpa del fallimento nuziale al marito, disponendo l’affidamento congiunto delle figlie minorenni con collocamento dalla madre, escludendo il risarcimento dei danni da tradimento.
Il ragionamento seguito dai giudici di merito muoveva dal presupposto che la condotta dell’uomo «non sarebbe antigiuridica» e che la domanda di risarcimento del danno «contrasterebbe con il diritto del coniuge di perseguire le proprie scelte personali, soprattutto in conseguenza della legge che ha eliminato il carattere illecito dell’adulterio». Un ragionamento che la Cassazione non ha condiviso, facendo notare che dire che il tradimento è già sanzionato con l’addebito della separazione «non tiene conto dell’evoluzione giurisprudenziale di questi anni».
Scrive la Suprema Corte che «la violazione dei diritti fondamentale della persona costituzionalmente garantiti, incidendo sui beni essenziali della vita, dà luogo a risarcimento di danni non patrimoniali. È vero – ammette la Cassazione – che una parte della dottrina ha definito il nuovo orientamento giurisprudenziale illiberale perchè punirebbe ulteriormente il coniuge (magari già sanzionato con l’addebito) con la creazione di diritti assolutamente inesistenti, non essendovi alcuna violazione del principio del “neminem laedere”». Sta di fatto che «il nuovo orientamento», chiariscono gli ermellini, punisce «un comportamento che, incidendo sui beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto con conseguente risarcimento».
Sarà ora la Corte d’appello di Ancona a stabilire l’esatto risarcimento per la moglie tradita, non essendo condivisibile, per dirla con piazza Cavour, che «la relazione extraconiugale del marito non ha assunto carattere ingiurioso per la moglie o manifestazioni rilevanti di disdoro».
Fonte: IlMessaggero.it