Appello che scade di sabato. Proroga al primo non festivo – Cassazione Civile, Sentenza n. 6728/2012
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006.
Il termine per proporre l’appello è un termine “a decorrenza successiva”, con la conseguenza che è assistito dalla proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo ove il dies ad quem, a esso correlato, cada nella giornata di sabato.
È il principio contenuto nella sentenza della Corte di cassazione 6728 del 4 maggio, conformemente a quanto prevede l’articolo 155, comma 4, del codice di procedura civile.
Il caso concreto
La decisione si è rivelata favorevole all’Agenzia delle Entrate, soccombente nel precedente giudizio in virtù di una dichiarazione di inammissibilità dell’appello, opposto dall’ufficio impositore al responso di primo grado e ritenuto tardivo dal giudice di appello.
Negli antecedenti fatti processuali, la notifica all’ufficio della sentenza di primo grado al 6 giugno 2008 aveva finito con il fissare – tenuto conto del periodo di sospensione feriale e del termine breve di impugnazione (articolo 51 Dlgs 546/92) – la scadenza dell’appello al giorno (sabato) 20 settembre 2008.
Sulla base di queste scadenze, la Ctr aveva ritenuto tardiva l’impugnazione rilevando la notifica del gravame, da parte dello stesso appellante al contribuente, al (lunedì) 22 settembre.
Da qui, il ricorso in Cassazione da parte dell’Avvocatura dello Stato, incentrato sulla violazione dell’articolo 155, comma 4, cpc.
Tale norma – applicabile per effetto dell’articolo 2, comma 4, legge 263/2005, ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006 – prevede che, ai fini del computo dei termini relativi agli atti processuali, “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. Il comma successivo stabilisce che “la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata di sabato”.
Il responso
La Suprema corte ha accolto l’eccezione sollevata dell’Avvocatura dello Stato, per conto dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza e rinviando ad altra sezione della Commissione tributaria della Sicilia.
Il contenuto della decisione in commento, pur nella sua stringatezza, fa riferimento alla natura della decorrenza “successiva” del termine per impugnare.
Tale precisazione non è affatto un caso.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 19041/2003) ritiene inapplicabile ai termini “a ritroso” la proroga al primo giorno non festivo successivo. Di conseguenza, in caso di termine “a ritroso” con scadenza in giorno festivo, la stessa è anticipata al primo giorno non festivo antecedente.
Il termine “a ritroso” – di cui è esempio, nel processo tributario, quello di presentazione delle memorie antecedenti l’udienza (articolo 32 del Dlgs 546/92) – impone il compimento di un atto un certo numero di giorni prima di una determinata data e quindi si pone in una posizione diametralmente opposta al termine “a decorrenza successiva”, così rappresentando un termine finale che precede quello iniziale.
A fronte di queste premesse, nel caso di specie, il ricorso al giudice di ultima istanza ha visto il successo della parte pubblica proprio perché, come ulteriormente comprovato dalla recente sentenza 1418/2012, la giurisprudenza univoca della stessa Corte di cassazione ritiene invece ammissibile – in ordine al termine “a decorrenza successiva” – il contenuto dell’articolo 155, comma 4, cpc.
Le circolari di riferimento
Per quanto riguarda la prassi dell’Amministrazione finanziaria, vi è da dire che, con circolare n. 56/2007, è stato chiarito che le modifiche apportate ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 cpc dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 263/2005, si applicavano ai processi instaurati in primo grado dopo il 1° marzo 2006.
In seguito alla cosiddetta “mini-riforma” del codice di procedura civile, la direzione centrale Affari e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate rammentava che l’articolo 58, comma 3, della legge 69/2009 estendeva l’ambito di applicazione dell’articolo 155 cpc anche ai procedimenti già pendenti il 1° marzo 2006 (circolare n. 17/2010).
Conseguentemente, secondo la citata circolare, anche ai processi incardinati fino al 1° marzo 2006 doveva ritenersi applicabile la regola secondo cui i termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo.
L’Agenzia delle Entrate precisava altresì che “l’effetto dell’articolo 59 (recte 58, n.d.r.), comma 3 è soltanto quello di far cessare l’ultrattività del regime del vecchio articolo 155 c.p.c. (senza il quinto comma, che ora vi figura), già sancita indefinitamente per i processi iniziati prima del 1 marzo 2006 dalla L. n. 263 del 2005, articolo 2, comma 4, con riferimento ai termini che verranno a scadenza per detti processi dopo la data di entrata in vigore dello stesso articolo 59 (recte 58, n.d.r.). La detta ultrattività resterà immutata, invece, per i termini che risulteranno già consumati, cioè già scaduti prima di essa” (Cassazione 15636/2009).
Antonino Russo
nuovofiscooggi.it