Libera circolazione dei lavoratori. Tra residenti e non il trattamento deve essere uguale – Sentenza Corte di Giustizia Ue
Gli eurogiudici intervengono su una questione che coinvolge la normativa estone considerata incompatibile con le regole sulla libera circolazione dei lavoratori: la legge relativa all’imposta sul reddito per la quale non si applica ai non residenti l’abbattimento fiscale individuale come invece previsto per i soggetti residenti. Tale disposizione sarebbe contraria a taluni principi dell’Unione, in particolare contenuti nel TFUE e nell’accordo SEE.
Il fatto
Un cittadino di nazionalità estone ma con residenza in Finlandia ha presentato denuncia alla Commissione europea in merito al calcolo dell’imposta sul reddito da pensione erogato dallo stesso Stato di cittadinanza, la Repubblica di Estonia. In particolare, la parte denunciante rivendica il fatto che, seppur titolare di un reddito da pensione anche in Finlandia, in quest’ultimo Stato tale reddito non ha rilevanza ai fini fiscali, mentre nel suo Paese di origine su una pensione di pari importo è tenuta al versamento di imposte sui redditi. Con lettera di diffida, inviata alla Repubblica estone, la Commissione sottolineava che il trattamento fiscale in discussione non avrebbe rispettato le disposizioni del diritto dell’Unione.
La posizione dell’Estonia
Per contro, lo Stato estone, ribadiva la legittimità della disposizione sottolineando che la normativa nazionale dibattuta fa riferimento alla raccomandazione 94/79, la quale statuisce come la parità di trattamento, tra residenti e non, è necessaria soltanto nel caso in cui questi ultimi percepiscano almeno il 75% dei redditi nello Stato che li assoggetta a imposta. Con successivo parere motivato, la Commissione, invitava espressamente lo Stato in questione ad adottare le misure necessarie per conformare la norma a quanto espresso nella precedente lettera di diffida. Con ordinanza del presidente della Corte, sono stati ammessi a intervenire, a sostegno della Repubblica estone, Regno Unito, Irlanda del Nord, Germania e Svezia.
La fase pre-contenziosa
La questione controversa nasce dal ricorso presentato dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica di Estonia. Oggetto del ricorso la legge relativa all’imposta sul reddito secondo cui non si applica ai non residenti l’abbattimento fiscale individuale come invece previsto per i soggetti residenti. Tale disposizione, obietta la parte ricorrente, sarebbe contraria a taluni principi dell’Unione, in particolare quelli di cui all’articolo 45 TFUE nonché all’articolo 28 dell’accordo sullo spazio economico europeo.
Il ricorso
Nel ricorso presentato, la Commissione europea sostiene che una normativa tributaria nazionale, come quella in oggetto, che non prevede le stesse agevolazioni fiscali, in materia di tassazione dei redditi, ai non residenti come previsto per gli stessi redditi percepiti, invece, dai soggetti residenti, costituisce una disparità di trattamento. Tale norma, pertanto, sarebbe contraria all’articolo 45 TFUE nonché all’articolo 28 dell’accordo sullo spazio economico europeo.
Nel merito del ricorso
Una premessa preliminare riportata dagli eurogiudici, di cui si sottolinea l’importanza, è quella che prevede come le regole fiscali, seppur ad appannaggio degli Stati membri, debbano essere sempre stabilite nel rispetto dei principi di cui ai Trattati dell’Unione. Ecco che allora come la normativa nazionale controversa si mostra, in linea di principio, incompatibile con le regole sulla libera circolazione dei lavoratori. Al riguardo in una precedente sentenza, la Corte si è già espressa nel senso di considerare non discriminatorie misure di agevolazioni fiscali non concesse a taluner categorie di contribuenti, quali appunto i non residenti, se tale esclusione si basa su una diversa situazione oggettiva degli interessati. Nel caso di specie, invece, il trattamento previsto per i non residenti non tiene conto di aspetti oggettivi come la capacità contributiva. Data la situazione del denunciante e soprattutto dell’ esiguo importo dei redditi in questione, la normativa nazionale controversa non può tenere conto della situazione oggettiva. Pertanto, si evince che si è in presenza di una disparità di trattamento che, secondo i giudici, non trova giustificazione e fondamento nella diversa condizione oggettiva dei soggetti a cui si applica. Quanto al richiamo alla raccomandazione 94/79, innanzitutto per suo stesso carattere normativo si tratta di un atto non vincolante. In seconda battuta invece nelle stesse more dell’atto si evince che la stessa raccomandazione non costituisce ostacolo ai provvedimenti di constatazione degli obblighi previsti, nello specifico, dall’articolo 45 TFUE. Inoltre, concludono, i giudici quanto emerso nella trattazione con riferimento all’articolo 45 TFUE si applica, mutatis mutandis, alla censura che chiama in causa l’articolo 28 dell’accordo SEE.
La pronuncia della Corte
Una normativa nazionale in materia di imposta sui redditi non può statuire l’esclusione nella tassazione dei redditi dei non residenti, come quelli di cui alla causa principale, dal trattamento fiscale previsto, a parità di condizioni, per i soggetti residenti. Una normativa fiscale siffatta, hanno ritenuto i giudici europei, non si conforma alle disposizioni comunitarie e, in particolare, all’articolo 45 TFUE e 28 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
Andrea De Angelis
nuovofiscooggi.it