La lite sul contributo unificato si risolve dal giudice tributario – Cassazione Civile, Sentenza n. 5994/2012
La competenza a dirimere le questioni in materia di contributo unificato appartiene al giudice tributario. È quanto chiarito dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza del 17 aprile, la 5994. Il caso è il seguente: al contribuente veniva notificata una cartella di pagamento, con la quale l’Agente della riscossione chiedeva il rimborso del contributo unificato e degli oneri accessori relativi ad un pregresso giudizio incardinato dinanzi al giudice di pace.
Avverso tale cartella il contribuente proponeva opposizione (ex articolo 617 del codice di procedura civile) al giudice ordinario, eccependo l’inesistenza del credito e la sussistenza di vizi di forma della cartella di pagamento, tra i quali la violazione dell’obbligo di indicazione degli estremi della sentenza del giudice di pace.
Il tribunale, riconoscendo implicitamente la propria giurisdizione, accoglieva l’opposizione del contribuente e, per l’effetto, dichiarava la nullità della cartella di pagamento.
L’Agente della riscossione, a questo punto, proponeva ricorso per cassazione.
Con la sentenza in esame, le sezioni unite, nell’accogliere il ricorso di Equitalia, hanno chiarito che “… l’opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall’art. 9 d.p.r. 115/2002, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, atteso che il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria (cfr. Corte cost. 73/2005 e Cass., ss.uu., 3007/08 e 3008/08) e che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configurando queste atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione degli artt. 2, comma 1, e 19 lett. a), d.lgs. 546/1992 (cfr. Cass. SS.UU. 9840/11)”.
La Corte di cassazione ha così cassato la sentenza impugnata, rimettendo le parti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.
Nell’esercizio del proprio potere nomofilattico, con la sentenza in esame, la Corte di cassazione ha fatto chiarezza in ordine all’individuazione dell’autorità giurisdizionale chiamata a conoscere le controversie in materia di contributo unificato.
Più precisamente, i giudici di legittimità hanno riconosciuto natura tributaria al contributo unificato e, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie…”, hanno chiarito che la cartella di pagamento notificata per il recupero del contributo unificato deve essere impugnata dinanzi al giudice tributario.
In tal senso, come evidenziato nella sentenza in commento, le sezioni unite della Corte di cassazione si erano già espresse con sentenza del 5 maggio 2011, n. 9840, ove veniva chiarito che “il contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, ha natura di entrata tributaria. Le ragioni di tale qualificazione si trovano esposte nella sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2005 n. 73, pronunziata in sede di risoluzione di conflitto di attribuzione tra la Regione Siciliana e lo Stato (e della natura tributaria di tale entrata vi è cenno nelle sentenze 8 febbraio 2008 nn. 3007 e 3008 di queste sezioni unite)”.
Michela Grisini
nuovofiscooggi.it