GiurisprudenzaPenale

Frode carosello, ok alla confisca di somme non ancora disponibili – Cassazione Penale, Sentenza n. 15186/2012

La Corte di cassazione ha affermato, con sentenza n. 15186 del 19 aprile, che, nell’ambito di un’inchiesta per frode carosello, è legittima la confisca dei crediti vantati dalla società indagata nei confronti dell’altra. In altri termini, la misura ablativa può colpire tutti i beni nella disponibilità dell’imprenditore.

Il fatto
Nella fattispecie trattata, il giudice per le indagini preliminari confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto in via d’urgenza, dei crediti vantati da una società nei confronti di un’altra indirettamente coinvolta, nell’ambito di una più vasta indagine per le cosiddette frodi carosello, messe in atto per consentire la fruizione di fittizi crediti Iva, da parte di numerosi indagati, in prima persona il legale rappresentante della stessa società.

L’ordinanza del tribunale della libertà ha avallato la pronuncia del primo giudice rigettando l’appello dall’indagato, il quale ricorre quindi per cassazione, invocando l’annullamento del provvedimento per “assoluta inesistenza”. Ciò per il fatto che la società non era stata menzionata in alcuno dei provvedimenti antecedenti a quello di esecuzione del sequestro.

La confisca per equivalente – come provvedimento ablativo su somme di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto e al profitto del reato – è una misura molto efficace anche nell’ambito della repressione delle violazioni penaltributarie. La legge circoscrive la possibilità di usare la misura rispetto ad alcuni reati per i quali sia già stata pronunciata condanna; in altri, invece, la confisca viene applicata sia al prezzo sia al profitto del reato (Cassazione 25890/2010).

Non soltanto, in quanto la giurisprudenza ha spesso affermato un principio solidaristico in virtù del quale è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all’articolo 322-ter del codice penale, eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all’articolo 316-bis del codice penale, per l’intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati.

La decisione
La Suprema corte rigetta l’impugnazione per infondatezza dei motivi, affermando il principio secondo cui, se in sede di indagini preliminari emerge una riconducibilità alla compagine sociale di beni, valori e disponibilità indicati nel relativo provvedimento, è valido il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei crediti vantati dalla società, anche se questa non è menzionata, al pari di altre, nel decreto che ha disposto la misura cautelare. Quindi, la misura cautelare è pienamente legittima anche se le somme fermate non erano ancora nella disponibilità dell’imprenditore.
In particolare, per quanto attiene ai reati tributari, la Cassazione ha osservato che la giurisprudenza ha da tempo confermato la piena legittimità del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, delle somme di denaro che avrebbero dovuto essere impiegate nel pagamento dei tributi spettanti, in quanto la confisca di somme di denaro, beni o valori è consentita anche in relazione al profitto del reato (Cassazione 248058/2010).

Tra l’altro, l’ampiezza dei beni che possono essere aggrediti con questa misura cautelare è stata sottolineata in giurisprudenza, che ha ritenuto incluso nell’oggetto del sequestro tutti i beni rientranti nella disponibilità dell’indagato, ivi compresi i crediti, e che il giudice nel disporre il sequestro non ha l’obbligo di individuare i singoli beni, proprio in quanto non sussiste alcun nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare e i reati ascritti al soggetto che ne ha la disponibilità (Cassazione 30930/2009 e 13726/2011).
Né necessita dare conto nell’esecuzione del vincolo, aggiunge la Corte, delle attività volte alla ricerca dei beni, per cui non presenta alcun aspetto problematico il decreto iniziale che prevedeva il sequestro di beni nella disponibilità di numerosi soggetti indagati nel procedimento, quali immobili, saldi attivi e passivi, provviste, compendi e valori di qualsiasi forma detenuti di tutti i rapporti bancari, finanziari o fiduciari a loro riconducibili.

Tali conclusioni, del resto, sono in linea con precedenti orientamenti, ove si consideri che, in altra occasione, il giudice di legittimità ha stabilito che, per il sequestro di beni appartenenti ad affiliati mafiosi, non è necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la presunta condotta criminosa e l’illecito profitto, essendo nel potere del giudice di applicare la misura cautelare reale su qualsiasi bene nella disponibilità del pervenuto (Cassazione 32563/2011) e che ai fini del sequestro e della confisca, l’adesione a un condono, anche nella forma “tombale” (articolo 9, legge 289/2002), non fa venir meno l’illiceità originaria della condotta di chi si è procurato le somme, poi, oggetto anche di evasione fiscale (Cassazione 36913/2011).

Salvatore Servidio
nuovofiscooggi.it

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