Civile

Si all’annullamento delle “nozze riparatrici” – Cassazione Civile, Sentenza n. 5175/2012

Sì alla delibazione della sentenza ecclesiastica con cui viene annullato un matrimonio ‘riparatore’, contratto, cioe’ solo per ‘riparare’ al concepimento di un figlio. Lo stabilisce la Cassazione in una sentenza con cui la prima sezione civile ha rigettato il ricorso di una donna contro una decisione della Corte d’Appello di Napoli, che aveva dichiarato esecutiva, anche per la legge italiana, la pronuncia ecclesiastica di nullita’ del matrimonio che la donna aveva contratto e che era durato solo dieci mesi. Il supremo Tribunale della Segnatura Apostolica aveva fondato l’annullamento del matrimonio sul fatto che il marito aveva escluso l”indissolubilita” delle nozze, e tale tesi era stata condivisa, evidentemente, dalla Corte d’Appello partenopea.

I giudici della Suprema Corte, con la sentenza 5175, hanno definitivamente dato il via libera alla delibazione della decisione ecclesiastica, rilevando che “con adeguata e logica motivazione” la Corte di merito ha accertato che “la durata breve, di appena dieci mesi, della convivenza matrimoniale tra le parti, culminata nell’abbandono del tetto coniugale da parte della convenuta e caratterizzata da incomprensioni e contrasti continui, verosimilmente dovuti a differenze caratteriali e di educazione e a carenza di affetto sponsale, tali da renderne intollerabile la prosecuzione – si legge nella sentenza – conferma il fatto che la scelta matrimoniale fosse stata determinata dall’intento di riparare all’errore commesso, il concepimento del figlio, anche da parte della convenuta e non, invece, dall’intento della medesima di vivere” con il marito “per tutta la vita”. Cio’, secondo la Cassazione “costituisce un ulteriore dato che fa presumere la consapevolezza” della donna “della riserva mentale” del marito in merito al matrimonio.

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