Niente sanzione per chi denuncia la propria situazione debitoria all’INPS – Cassazione Civile, Sentenza n. 4918/2012
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 4918, pubblicata il 27 marzo 2012, chiarisce che il datore di lavoro in ritardo con la presentazione del DM/10, se autodenuncia la propria situazione debitoria evita le sanzioni. Il chiarimento ripercorre le tappe del passato giurisprudenziale: la tardiva presentazione del modello DM/10 configura una evasione contributiva e non già semplice omissione contributiva, sottoposta a sanzione una tantum. Detta sanzione può essere evitata presentando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.