Procedimento disciplinare di Dottore Commerialista. Impugnabilità innanzi al Tribunale – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 30785/2011
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30785/2011 si è pronunciata in materia di procedimenti disciplinari a seguito di impugnazione presentata da una commercialista sottoposta a sanzione disciplinare dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
La dott.ssa commercialista proponeva ricorso avverso la decisione del Consiglio dell’ordine innanzi al Consiglio Nazionale dei Commercialisti. Quest’ultimo organismo annullava la decisione dell’Ordineterritoriale. Quest’ultimo, a sua volta, ha chiesto l’annullamento di tale ultima decisione al Tribunale di Roma e al Tar del Lazio.
La dott.ssa commercialista ha proposto, quindi, regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che il provvedimento disciplinare incidendo direttamente sul diritto soggettivo all’esercizio dell’attività professionale, nella specie, sospensione all’attività professionale, il professionista pur essendo iscritto all’albo non può esercitare la professione per tutta la durata della sanzione.
Secondo la Cassazione, anche nel regime di cui d.lgs. n. 139 del 2005, sebbene il relativo art. 32 non abbia riprodotto il precedente assetto di impugnativa innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, le deliberazioni rese in materia disciplinare dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, involgendo posizioni di diritto soggettivo perfetto, sottratte a discrezionalità amministrativa, possono essere impugnate davanti al tribunale.
Ordinanza n. 30785 del 30 dicembre 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. R. San Giorgio)