Il dirigente che difende il dipendente assenteista risponde di truffa aggravata – Cassazione Penale Sentenza n. 35344
Il dirigente che copre e difende il lavoratore assenteista commette il reato di truffa aggravata. Lo hanno stabilito i giudici della suprema corte con sentenza n.35344 del 29 Settembre 2011. Gli ermellini , infatti, hanno rigettato il ricorso del direttore delle relazioni esterne di un comune, condannato sia in primo grado, sia dalla Corte di Appello perché, di fronte alla falsità delle attestazioni concernenti la presenza in ufficio di alcuni dipendenti, non solo non li aveva sanzionati, ma li aveva addirittura difesi ostentando un atteggiamento di favore nei loro confronti.
Secondo la Cassazione concorre nel reato con condotta commissiva – anzichè mediante omissione ai sensi dell’art. 40 c.p., comma 2 – il dirigente di un ufficio pubblico che non soltanto non impedisce che alcuni dipendenti pongano in essere reiterate violazioni nell’osservanza dell’orario di lavoro, aggirando in modo fraudolento il sistema computerizzato di controllo delle presenze, ma favorisca intenzionalmente tale comportamento creando segni esteriori di un atteggiamento di personale favore nei confronti dei correi, in modo tale da creare intorno ad essi un’aurea di intangibilità, disincentivare gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni al riguardo e così affievolire, in ultima analisi, il c.d. “controllo sociale”.
Tale condotta ha in sè valenza agevolatrice nella commissione del reato, anche solo per il sostegno morale e l’incoraggiamento che i dipendenti infedeli ricevono da una simile situazione di favore.