Civile

Valide le multe telelaser senza scontrino – Cassazione Civile, Sentenza n. 23212/2011

Sono valide le multe per superamento dei limiti di velocita’ rilevato dal telelaser anche se all’automobilista non viene consegnato ”lo scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocita’ e alla targa del veicolo”. Lo sottolinea la Cassazione. In questo modo i supremi giudici – con la sentenza 23212 – hanno dato ragione a un ricorso del Comune di Massa contro la decisione del Tribunale di Massa che aveva annullato la multa non corredata dallo scontrino.

Il verbale, in precedenza, era gia’ stato annullato anche dal giudice di pace al quale si era rivolto Cesare L., l’automobilista multato. Secondo il Tribunale di Massa l’uso del telelaser era legittimo ma ”poteva sussistere un non corretto rilevamento dell’oggetto in movimento da parte dell’agente, specie in relazione all’orario notturno e alla presenza di traffico”.

Questo punto di vista e’ stato bocciato dalla suprema corte che ha sottolineato che e’ ”legittima la rilevazione della velocita’ effettuata a mezzo di telelaser, apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica nell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocita’ in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale la riferibilita’ della velocita’ proprio al veicolo dal medesimo organo individuato”. Tale ”attestazione” – prosegue la Cassazione – ”ben puo’ integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo”. I supremi giudici ricordano che tale attestazione ”e’ assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed e’ suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica”. In pratica l’automobilista deve querelare l’agente per falso se vuole mettere in dubbio la sua rilevazione. Adesso Cesare L. deve vagliare non solo la multa ma anche 250 euro per onorari, 220 per diritti, 80 euro per le spese del giudizio di appello, piu’ altri 600 euro di spese per onorari e diritti del giudizio di Cassazione.

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