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I dividendi distribuiti a società residenti ed estere pari sono – Sentenza Corte di Giustizia Ue

La domanda di pronuncia pregiudiziale nasce dal ricorso presentato dalla Commissione europea in merito al trattamento fiscale riservato ai dividendi distribuiti a società residenti in Germania rispetto alle società residenti nel territorio di altri Stati membri. La questione sollevata concerne il mancato rispetto della normativa comunitaria sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie dei diversi Stati membri di cui alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/Cee.

Il regime fiscale comune sulle partecipazioni
La direttiva comunitaria 90/435/Cee stabilisce, all’articolo 3, n. 1, le condizioni nel rispetto delle quali si possa parlare di società madre e di società figlia. A tal fine occorre che la partecipazione al capitale sociale sia come minimo pari al 20 divenuto poi 15 ed infine 10%. L’articolo 5, n.1, della direttiva stabilisce che gli utili distribuiti dalla società madre alla società figlia siano da ritenersi esenti da ritenuta alla fonte.

L’imposizione tedesca sui redditi capitale
I redditi di capitale sono definiti all’articolo 20, punto 1, nel quale si parla di utili, dividendi e quant’altro. L’articolo 43, stabilisce che l’imposta sul reddito di capitali è percepita attraverso una ritenuta alla fonte dovuta dal soggetto creditore dei redditi. Il punto 1, dello stesso articolo 43 disciplina le modalità di calcolo dei redditi di capitale. Secondo l’articolo 36, nn. 2, punti 2 e 4, prevede le fattispecie in cui occorre applicare l’imposta sul reddito in forma di ritenuta fiscale. Infine, l’articolo 43 b, prevede che il contribuente possa fare richiesta di rinunciare alla percezione dell’imposta sui redditi di capitale nel caso di partecipazione a società madre con sede oltre confine in percentuale minima fissata nella direttiva 90/435/Ce.

La fase precontenziosa
Nel lontano 2005 la Commissione europea faceva notare allo Stato tedesco il proprio dubbio sulla legittimità del regime nazionale di imposizione sui dividendi distribuiti che si sottolineava, così come formulato, a favore delle società figlie residenti rispetto a società con sede principale in altri Stati dell’Unione europea. Con successivo parere motivato la Commissione criticava il trattamento dei dividendi distribuiti alle società figlie residenti lamentando, appunto, una disparità fiscale a discapito delle altre società. Come prima risposta la Germania faceva notare che era stato male interpretato il meccanismo di tassazione dei dividendi. In particolare sottolineava che anche alle società figlie residenti si applica una ritenuta alla fonte, fermo restando di riconoscere che l’onere fiscale per le società residenti è inferiore a quello sui dividendi distribuiti alle società oltre confine. Palesando in tale situazione la violazione del principio di libera circolazione dei capitali la Commissione europea invitava la Germania a rimodulare le proprie disposizioni fiscali per i rilievi mossi. Poiché tale invito è rimasto disatteso la Commissione europea decideva di proporre ricorso sottoponendo la questione ai giudici della Corte di giustizia europea.

La questione pregiudiziale
La questione pregiudiziale sollevata dalla Commissione europea riguarda l’esenzione dall’onere economico, che deriva dalle ritenute alla fonte operate in sede di distribuzione dei dividendi, delle società residenti rispetto alle società con sede oltre confine. Le società nazionali, infatti, non soltanto possono compensare le ritenute alla fonte subite con il debito ai fini dell’imposta sulle persone giuridiche, ma nel caso di eccedenze a credito avere la possibilità di chiedere a rimborso le stesse eccedenze di imposta. Tale agevolazione di carattere fiscale, si fa notare ai giudici europei, denota una disparità di trattamento non debitamente giustificata da una effettiva diversità di condizione delle società estere.

Sulla questione pregiudiziale
Secondo la Commissione Ue oggettivamente non c’è differenza tra società capogruppo con sede in Germania e quelle residenti nel territorio di altri Stati membri. La questione sollevata, come sottolineato dalla istituzione, riguarda esclusivamente il sistema di tassazione dei dividendi distribuiti a società di capitali. Altra osservazione è quella che indica come non sufficiente la convenzione contro la doppia imposizione stipulata dalla Germania, al pari della stessa esenzione dall’imposta professionale dovuta dalle società di capitali residenti, a riequilibrare la situazione di svantaggio fiscale derivante dal trattamento dei redditi di capitale prodotti all’estero. Per suo conto la Germania si difende asserendo che, nella questione posta alla Corte, non si tiene conto del sistema di tassazione sui redditi di capitali nella sua interezza. Infatti, l’imposizione finale si ottiene attraverso un meccanismo di due imposizioni parziali, nel quale la contestata esenzione è volta a evitare un eccesso di imposizione proprio sulle società di capitale tedesche. Inoltre, un bilanciamento di carattere fiscale per le società estere è dovuto alla possibilità di detrarre dalle imposte cd. nazionali le ritenute alla fonte versate in Germania. Infine, se da un lato i dividendi in oggetto sono esentati, per le società residenti, dall’imposta sulle persone giuridiche dall’altro rientrano nel computo dell’imposta professionale che non si applica alla distribuzione di dividendi alle società straniere.

Le osservazioni dei togati comunitari
Quanto alle argomentazioni apportate dai giudici della Corte, punto di partenza è costituito dal fatto che, fermo restando il potere impositivo di ciascuno Stato membro, tale potere debba essere esercitato nel rispetto del diritto dell’Unione. Nella fattispecie nel rispetto delle disposizioni in materia di partecipazioni tra società operanti nel territorio comunitario di cui alla direttiva 90/435/Cee. Per tutte quelle partecipazioni che non rientrano nella richiamata direttiva, spetta ai singoli Stati membri porre in essere meccanismi volti ad evitare situazioni di doppia imposizione o di imposizione a catena. Nel caso delle partecipazioni che fanno riferimento alla direttiva 90/435/Cee, le ritenute previste dal diritto tributario tedesco sono da considerarsi effettuate a titolo definitivo. L’eliminazione del prelievo a catena sulle società residenti, invece, rientra nell’esercizio del diritto dello Stato tedesco a esercitare il proprio potere impositivo sul trattamento fiscale da riservare alla distribuzione di dividendi a società estere. Non di meno conto è l’osservazione che attuare scelte di normativa tributaria nazionale sulla base di una teorica situazione di favore o sfavore delle società residenti rispetto alle non residenti, richiederebbe una piena comparabilità del sistema fiscale dei diversi Paesi che è piuttosto complicata. Inoltre, per una parità di trattamento, non è sufficiente adottare una aliquota ridotta e tantomeno concedere il beneficio di detrarre, dall’imposta nazionale, la ritenuta alla fonte subita. Questo per due ordini di ragioni. La prima in quanto occorrerebbe consentire la compensazione dell’intera imposta versata all’estero; la seconda che il beneficio di poter compensare l’imposta estera è in funzione dell’ammontare dovuto nel proprio Paese. Non è corretto affermare, come sostenuto dalla Germania, che l’effetto di livellamento tributario possa essere raggiunto, nella circostanza di specie, dalle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate. I giudici europei sono concordi nel ritenere non compatibile il trattamento fiscale dei dividendi tedesco con il principio della libera circolazione di capitali di cui all’art. 56, n. 1, Ce. Ragionando, invece, sul rispetto della libera circolazione, riguardo alla motivazione del perseguimento di interessi di carattere imperativo e generale, addotto dalla stessa Germania, i giudici europei confutano la tesi secondo cui la normativa tedesca sia tale da stabilire una unica e integrale tassazione degli utili tanto di società residenti che estere. Difatti la Germania, tra le varie motivazioni portate a propria difesa, ha sottolineato che il controverso regime sui dividendi è giustificato da ragioni di coerenza del regime fiscale e di contenimento del carico tributario. Contro tale argomentazione i giudici della Corte hanno ribadito che, per esserci un valido motivo di interesse generale, occorrerebbe la sussistenza di un nesso causale diretto tra l’agevolazione fiscale e la compensazione della stessa con un determinato prelievo fiscale. A questa ultima conclusione, aggiungo i togati, si deve pervenire non riconoscendo nel meccanismo di doppia imposizione parziale un meccanismo tale da giustificare motivazioni di interesse generale. Tale interesse, come si legge nel controricorso presentato dallo Stato tedesco, sarebbe raggiunto attraverso risorse finanziare liberate grazie al meccanismo di tassazione e che le società avrebbero interesse a reinvestire incrementando così l’autofinanziamento.

Il verdetto dei giudici europei
Secondo i giudici comunitari, nel rispetto del principio della libera circolazione dei capitali, è necessario assoggettare ad analogo trattamento fiscale la distribuzione dei dividendi, indipendentemente dal luogo di stabilimento della società. Pertanto, uno Stato membro non può adottare una normativa fiscale tale da rendere differente l’onere tributario della distribuzione dei dividendi nei gruppi societari formati da società stabilite in diversi Paesi nell’ambito del territorio comunitario. Una normativa siffatta, che aggrava la tassazione sulla distribuzione dei dividendi delle società non residenti, viola le disposizioni comunitarie, in particolare quelle contenute nell’articolo 56, n. 1, Ce nonché quelle contenute nell’articolo 40 dell’Accordo See.

Fonte: sentenza Corte di giustizia europea del 20.10.2011 procedimento C-284/09

Andrea De Angelis
nuovofiscooggi.it

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