Ce Giustizia

No al rimborso se è possibile rivalersi sul soggetto passivo – Sentenza Corte di Giustizia Ue

La domanda di pronuncia pregiudiziale ha origine da una controversia sorta tra due società di diritto danese e l’Amministrazione finanziaria nazionale in merito al rigetto della richiesta di rimborso dell’imposta sugli olii minerali assolta e il risarcimento del danno derivante dal versamento. Le richieste delle società ricorrenti sono scaturite alla luce della dichiarata incompatibilità e illegittimità dell’imposta controversa con le disposizioni del diritto europeo.

Il contesto normativo
In ambito comunitario il riferimento è costituito dalla direttiva del Consiglio 92/12/CEE sui prodotti soggetti ad accisa che disciplina il regime dei prodotti sottoposti alle accise e alle altre imposte indirette sul consumo a esclusione dell’Iva e di altre imposte comunitarie. L’articolo 3, punti 1 e 2, elenca la tipologia dei prodotti a cui la direttiva si applica. I prodotti sottoposti ad accisa possono formare oggetto di altre imposizioni indirtetti con specifiche finalità. La direttiva del Consiglio 92/81/CEE è relativa invece all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali. Secondo l’articolo 1 della direttiva invece gli Stati membri applicano un accisa armonizzata e stabiliscono le rispettive aliquote, delle accise sugli oli minerali, nel rispetto della direttiva 92/81/CEE. L’articolo 8, punto 1, della direttiva 92/81/CEE, infine concerne fattispecie di esenzione generale e specifiche dalle accise sugli oli minerali. L’imposta sull’energia sugli oli minerali danese è stata introdotta per recepire nel diritto nazionale le disposizioni comunitarie contenute nelle richiamate direttive 92/12 e 92/81. Tale legge dispone il versamento dell’imposta sugli oli minerali da parte delle società petrolifere che, a loro volta, possono ripercuotere l’imposta sulle imprese acquirenti. La legge è stata successivamente abrogata in virtù di una sentenza della Corte di giustizia europea.

I fatti di cui alla causa principale
Le società ricorrenti hanno acquistato oli lubrificanti da società petrolifere danesi pagando un prezzo comprensivo dell’imposta sugli oli minerali successivamente abrogata. Proprio a seguito della suddetta abrogazione le società facevano richiesta di rimborso di una parte del prezzo pagato che corrisponde all’importo versato ai fini dell’imposta sugli oli minerali. Nel contempo, però, le società petrolifere presentavano domanda di rimborso per l’imposta sugli oli minerali poi riversata sulle società ricorrenti. Si palesa così la duplice richiesta di rimborso a fronte di un’unica imposta sugli oli minerali versata prima della sua dichiarata illegittimità. Le autorità danesi, considerate le pretese di rimborso, negavano l’indennizzo sostenendo la non chiara situazione di responsabilità dello Stato e il dubbio nesso di causalità tra danno e tributo illegittimamente versato. Pertanto, le società ricorrenti, a seguito delle decisioni di rigetto, presentavano istanza innanzi alla Corte d’appello della regione occidentale. La Corte decideva la sospensione del procedimento e sottoponeva la questione alla Corte di giustizia europea.

Le questioni pregiudiziali
Le questioni pregiudiziali sottoposte ai togati europei sono sostanzialmente due ed entrambe pongono come dubbio interpretativo il confronto tra la normativa nazionale danese con le norme del diritto dell’Unione europea. In altri termini, nella prima questione si chiede se sia legittimo il rifiuto di una domanda di rimborso di un’imposta, come quella di cui alla causa principale, obiettando che la richiesta di rimborso non può essere accolta in quanto il soggetto richiedente non è il soggetto che ha effettivamente versato l’imposta. Nella seconda questione a non essere accolta è la richiesta del risarcimento, da parte di un soggetto su cui il tributo è stato ripercosso, per l’imposta illegittimamente riscossa dal soggetto passivo e dove il rifiuto del soggetto impositore sia motivato dal difetto del nesso causale tra imposizione fiscale e danno patito dall’impresa.

Le argomentazioni dei giudici europei
Il contesto normativo di riferimento concerne il diritto di ottenere il rimborso dei tributi riscossi da una Amministrazione finanziaria di uno Stato membro in violazione di disposizioni normative comunitarie. Pur sussistendo tale diritto, per contro sussiste una eccezione che si ha nel momento in cui la ripetizione di tributi illegittimi darebbe luogo a un arricchimento senza giusta causa. Nel caso di specie, infatti, l’onere del tributo non è sopportato dal soggetto passivo ma dall’acquirente a cui viene traslato essendo il tributo incluso nel prezzo. Non meno importante è l’osservazione che il diritto alla ripetizione di indebito costituisce un mero rimedio a situazioni di incompatibilità tra diritto nazionale e diritto dell’Unione. Proprio quest’ultimo non contempla fattispecie di rimborso delle imposte che pertanto sono di esclusiva regolamentazione delle normative interne degli Stati membri. Come esplicitamente dichiarato nel testo della sentenza, nel caso in cui il soggetto acquirente è in grado di ottenere il rimborso da parte dell’effettivo soggetto passivo che gli ha traslato l’onere, il soggetto passivo deve essere messo nelle condizioni di ottenere un rimborso a opera del soggetto impositore. Ed è in tali circostanze, sottolineano i togati europei, che risulta possibile che uno Stato membro possa rifiutare una richiesta di rimborso del tributo indebitamente versato qualora, invero, il soggetto acquirente possa rivalersi sul soggetto passivo del tributo. Ragionamento analogo è stato seguito dai giudici, nel caso in cui il diniego di rimborso sia motivato dal difetto di nesso causale diretto tra l’onere tributario e il danno subito dal soggetto acquirente. In altri termini la situazione delineata è quella nella quale il soggetto passivo ripercuota l’onere fiscale verso il soggetto finale interrompendo così il ben noto nesso causale diretto tra condotta del soggetto impositore e pregiudizio dell’acquirente. Da costante giurisprudenza si evince come spetti proprio al giudice del rinvio pronunciarsi in merito alla questione pregiudiziale in argomento, ma ciò non esclude una funzione di indirizzo da parte dei giudici della Corte di giustizia europea. Assodata questa chiave di lettura, va inteso il riportato intervento della Corte, che ripercorrendo le argomentazioni espresse nella prima questione anche nella seconda e ultima questione, ritiene plausibile la condotta di uno Stato membro che non acconsenta a una domanda di rimborso per carenza di nesso causale.

Il giudizio della Corte
I giudici della Corte di giustizia europea si sono espressi formulando un giudizio per cui hanno ritenuto legittimo che uno Stato membro non acconsenta alla richiesta di rimborso inerente un’imposta indebitamente riscossa quando il richiedente non abbia personalmente effettuato il versamento tributario. Tutto ciò, nella condizione in cui il soggetto richiedente possa rivalersi sul soggetto passivo che possa agevolmente provvedere al risarcimento del dovuto. Quanto alla seconda questione pregiudiziale, anche in tal caso i giudici Ue hanno ritenuto possibile il rifiuto di procedere al rimborso dell’acquirente qualora questi possa rivalersi sul soggetto passivo senza possibilità di quest’ultimo di opporre la mancanza del nesso causale tra riscossione del tributo e danno subito.

Fonte: sentenza Corte UE del 20.10.2011 procedimento C-94/10
Andrea De Angelis
buovofiscooggi.it

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