Omesso versamento somme trattenute dal datore di lavoro su retribuzione del dipendente destinate a terzi – Cassazione Sez. Unite, Sentenza 37954/2011
Le Sezioni unite penali hanno ribadito (sulla scia di Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 1327/05, Li Calzi) che “non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo”. Si è, in particolare, osservato che “la regola della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell’art. 646 cod. pen.”, e che “può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l’appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta”, laddove “non potrà invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo”.
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Sentenza n. 37954 del 25 settembre 2011 – depositata il 20 ottobre 2011
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. S. Di Tomassi)