Illegittimità della Mediaconciliazione obbligatoria. Atti alla Corte di Giustizia – Giudice di Pace di Mercato San Severino, Ordinanza 21/09/2011
A Mercato San Severino (Salerno) il giudice di Pace, Nicola Lombardi, ha rinviato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea un procedimento denunciando la illegittimità della mediaconciliazione obbligatoria. Il giudice di Pace pone quesiti precisi alla Corte, che di fatto accolgono i rilievi avanzati più volte dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura e che in parte erano presenti anche nel rinvio dell’agosto scorso della sezione distaccata del Tribunale di Palermo .
Per Maurizio de Tilla, presidente Oua: «È significativo questo ennesimo rinvio alla Corte europea, è il secondo caso in un mese (il precedente era stato a Palermo), in questo procedimento, però, le motivazioni del Giudice di Pace sono ancora più ampie e sono analoghe a quelle già avanzate dall’Oua e che sono anche oggetto di prossimo esame della Corte Costituzionale».
«Il giudice di Pace – spiega de Tilla – pone quesiti chiari, sui limiti illegittimi all’accesso alla giustizia per i cittadini, facendo riferimento alla normativa europea. Si mettono in rilievo i costi troppo onerosi (almeno due volte di quelli di un normale processo e come recita l’ordinanza: “… la sproporzione aumenta esponenzialmente con l’aumentare del valore della controversia…”), l’eccessiva lunghezza della procedura di mediazione, l’eventualità che il giudice possa desumere nel seguente giudizio argomenti di prova a carico della parte che non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, la possibilità che il mediatore possa formulare una proposta di conciliazione in assenza del consenso delle parti, la probabile moltiplicazione dei procedimenti di mediazione, con il conseguente moltiplicarsi dei temi di definizione della controversia. Tutte questioni poste a suo tempo dall’Oua al Ministero della Giustizia, ma rimaste inevase».
«Riteniamo – conclude de Tilla – che questo tipo di decisioni da parte dei Tribunali e dei giudici di pace aumenteranno, e che sarebbe quindi opportuno che il Ministero della Giustizia intervenisse, invece di mettere la testa sotto la sabbia, come gli struzzi. La giustizia civile rischia di andare incontro al caos, a scapito dei cittadini. Lo ripetiamo ancora una volta, la mediaconciliazione obbligatoria non è in linea con la nostra Costituzione, né con la normativa europea».
Giudice di Pace di Mercato San Severino, Ordinanza 21/09/2011
Domanda di pronuncia pregiudiziale; sospensione del processo.
27. Per questi motivi , il Giudice di Pace di Mercato San severino:
a) visti gli artt. 19, n.3, lett. b) , del Trattato sull’Unione Europea e 267, paragrafo I, lett. a), del Trattato sul fun zionamento dell’Unione Europea, domanda alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni:
>> Se gli artt.6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 come adattata A sTTRASBURGO IL 12 DICEMBRE 207, la direttiva 208/52/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 208 relativi a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il principio generale del diritto dell’unione di tutela giurisdizionale effettiva ed, in generale, il diritto dell’Unione nel suo complesso ostino a che venga introdotta in uno degli Stati membri dell’Unione europea una normativa come quella recata, in Italia, dal D. Lgs. n. 28/2010 e dal decreto ministeriale n. 180/2010, come modificato dal decreto ministeriale n. 145/2011, secondo la quale:
– il giudice può desumere, nel successivo giudizio, argomenti di prova a carico della parte che ha mancato di partecipare, senza giustificato motivo, ad un procedimento di mediazione obbligatoria;
– il giudice deve escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato una proposta di conciliazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e deve condannarla al rimborso dele spese sostenute dalla parte socombente relative allo steso periodo, nonchè al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un ulteriore somma di importo corrispondente a quella già versata per l’imposta dovuta ( contributo unificato)se la Sentenza con la quale definisce la causa intentata dopo la formulazione della proposta rifiutata corrisponda interamente al contenuto della proposta stessa;
-il giudice, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione dele spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, anche se il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta;
– il giudice deve condannare, al versamento all’entrata de bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, la parte che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo;
– il mediatore può, o adirittura deve, formulare una proposta di conciliazione anche in mancanza di accordo delle parti ed anche in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura;
– il termine entro cui deve concludersi il tentativo di mediazione può arrivare fino a quattro mesi;
– pur dopo il decorso dei termine di quattro mesi dall’inizio della procedura l’azione sarà proponibile solo dopo che sarà stato acquisito, presso la Segreteria dell’organismo di mediazione, il verbale di mancato accordo, redatto dal mediatore, con l’indicazione della proposta rifiutata;
– non è escluso che i procedimenti di mediazione posano moltiplicarsi – con conseguente moltiplicazione dei tempi di definizione della controversia – tante volte quante siano le domande nuove legittimamente proposte nel corso del medesimo giudizio nel frattempo iniziato;
– il costo della procedura di mediazione obbligatoria è almeno due volte più elevato di quello del processo giurisdizionale che la procedura di mediazione mira a scongiurare e la sproporzione aumenta esponenzialmente con l’aumentare del valore dela controversis ( fino a far diventare il costo della mediazione anche più che sestuplo rispetto al costo del processo giurisdizionale) o con l’aumentared della sua complessità ( in tale ultimo caso rivelandosi necessaria la nomina di un esperto, da retribuirsi dalle parti della procedura, che aiuti il mediatore in controversie che richiedono specifiche competenze tecniche senza che la relazione tecnica stilata dall’esperto o le informazioni da lui acquisite possano essere utilizzate nel successivo giudizio)>>.
b) visto l’art.295 cpc, sospende il presente processo;
c) manda alla sua segretaria per la comunicazione della presente ordinanza all’indirizzo della “cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione, L. 2925, Lussemburgo”, e alle parti costituite ove, come in epigrafe, elettivamente si sono domiciliate nella presente causa.
Mercato San severino ( SA), 21 settembre 2011 Il Giudice di Pace
Dott. Avv. Nicola Lombardi