L’abbandono del posto di lavoro non è sanzionabile con il licenziamento – Cassazione Lavoro, Sentenza n. 18955/2011
In tema di sanzioni disciplinari nell’ambito dei rapporto di lavoro, il principio di tassatività degli illeciti non può essere inteso nel senso rigoroso, imposto per gli illeciti penali dall’art. 25, comma secondo, Cost., dovendosi, invece, distinguere tra gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni strettamente attinenti all’organizzazione aziendale, per lo più ignote alla collettività e quindi conoscibili solo se espressamente previste ed inserite, perciò, nel c.d. “codice disciplinare” da affiggere ai sensi dell’art. 7, della legge n. 300 del 1970, e quelli costituiti da comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell’impresa o dei lavoratori, per i quali non è necessaria la specifica inclusione nello stesso codice disciplinare, poiché, in questi ultimi casi che possono legittimare il recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il potere sanzionatorio deriva direttamente dalla legge.
Lo afferma la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 18955/2011 dello scorso 16 settembre 2011 e qui leggibile nel suo testo integrale.
Secondo i Supremi giudici, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non è necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta.
Analogamente, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro
In ogni caso, in tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità
Applicando i suddetti principi la Cassazione ha desunto che la Corte d’appello di Messina, ricostruendo il complessivo comportamento di un lavoratore sulla base di una adeguata valutazione delle risultanze probatorie, ha ritenuto di escludere che il suo allontanamento dal posto di lavoro poco prima della fine dell’orario giornaliero possa essere considerato come “grave insubordinazione” o comportamento arrecante un pregiudizio tale da consistere in una violazione dei doveri fondamentali e quindi da potere costituire, di per sé, giusta causa di recesso.
(© Litis.it, 26 Settembre 2011 – Riproduzione riservata)
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 18955 del 16/09/2011
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