GiurisprudenzaPenale

False certificazioni dei revisori? Non scatta la responsabilità – Cassazione Penale, Sez. Unite, Sentenza n. 34476/2011

Niente responsabilità amministrativa per la società di revisione i cui revisori sono accusati di false certificazioni o comunicazioni. La 231 non contempla questa parte del Testo unico bancario fra i reati presupposti. Lo hanno stabilito le S.u. penali della Cassazione che (sent. 34476 del 22/9/11) hanno respinto il ricorso della Procura di Milano che accusava una spa meneghina per le false informazioni e certificazioni rilasciate da un responsabile della revisione della grande azienda.

Undici pagine di motivazioni nelle quali il massimo consesso ha riepilogato le norme che si sono succedute nel tempo e, in un certo senso, ha denunciato un vuoto legislativo all’interno del dlgs 231, che non ha contemplato fra i reati presupposti per far scattare la responsabilità amministrativa degli enti anche le norme del Tuf sulle società di revisione. In particolare secondo il principio sancito dai giudici di legittimità, «il dlgs 27 gennaio 2010, n. 39, nell’abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell’art. 174-bis Tuf (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall’art. 25-ter dlgs n. 231 del 2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità». Il caso riguarda una società di revisione milanese.

Uno dei suoi certificatori aveva firmato dei documenti che attestavano la posizione regolare di una società del capoluogo lombardo. Ma l’uomo, aveva poi ricostruito l’accusa, era perfettamente consapevole del mendacio. Per questo erano scattate le accuse nei suoi confronti. Contestualmente il procuratore aveva chiesto che l’azienda fosse messa sotto processo per la responsabilità amministrativa degli enti, contemplata dal dlgs 231.

Ma il Gup non accolse la richiesta di rinvio a giudizio, pronunciando sentenza di non luogo a procedere. Contro questa decisione il pm ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. Infatti per la delicatezza della questione il fascicolo è finito sul tavolo delle Sezioni unite penali che, dopo aver preso atto del vuoto normativo, hanno confermato il proscioglimento nei confronti della società di revisione. Debora Alberici

Data: 23/09/2011 Fonte: ITALIA OGGI

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