Fabbricati Rurali. Variazione catastale via internet
Al via la presentazione, esclusivamente in modalità informatica e in esenzione da imposta di bollo, delle domande di variazione catastale delle costruzioni rurali, sottoscritte dai proprietari o dai titolari dei diritti reali, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso quinquennale dei relativi requisiti. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 21 settembre, il decreto 14/09/2011 del ministero dell’economia e delle finanze, previsto dal dl 70/2011 (cosiddetto «decreto sviluppo») che reca le modalità per ottenere la variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali, che rispettano i requisiti, di cui al comma 3 (abitativi) e 3-bis (strumentali), dell’art. 9, dl n. 557/1993 (ItaliaOggi di ieri).
Il decreto, atteso ed emanato a ridosso della scadenza prescritta dai commi da 2-bis a 2-quater, dell’art. 7, dl n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, indica le modalità di presentazione delle domande per ottenere la categoria catastale A/6 (abitativi) e D/10 (strumentali) delle costruzioni rurali; sul punto viene istituita anche la classe «R» per gli abitativi, senza attribuzione della rendita, mentre per la categoria D/10, la rendita sarà attribuita per stima diretta, ai sensi dell’art. 30, del dpr 1142/1949. Come si evince chiaramente dal provvedimento in commento, per i fabbricati già censiti in catasto in altra categoria e in possesso dei requisiti di ruralità da almeno un quinquennio (2005), il proprietario o il titolare di diritti reali potrà presentare un’istanza ad hoc, allegando un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, prescritti dall’art. 9, dl n. 557/1993 (abitazione destinata all’agriturismo, utilizzata dal conduttore del fondo, utilizzata dal socio di società agricola Iap, immobile strumentale ecc.), redatta in conformità dei modelli allegati al decreto (A, B e C).
La domanda deve essere compilata e stampata con la particolare procedura messa a disposizione dal Territorio, corredata dell’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, e presentata agli uffici periferici entro prossimo 30 settembre, dovendo ritenere valide quelle presentate entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema; l’applicazione, scaricabile dal sito dell’agenzia (www.agenziaterritorio.gov.it), consente la compilazione e la stampa della domanda con modalità informatiche, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’acquisizione dei dati a cura del sistema.
Nei modelli, conformi a quelli allegati al decreto, devono essere indicati i dati del richiedente (proprietario o rappresentante legale) e dei fabbricati (tra gli altri, comune catastale, codice comune, sezione, foglio, particella, sub e categoria), nonché i vani catastali, se l’unità abitativa è censita al catasto edilizio urbano, i metri quadrati, la categoria di lusso, il titolo di possesso, se l’abitazione è utilizzata dal conduttore del fondo, e, soprattutto, il tipo catasto (terreni e/o edilizio urbano); l’inserimento del codice «T», quale tipo di catasto (terreni), fa presumere la possibilità di procedere all’attribuzione della categoria anche per quei fabbricati censiti ancora al catasto terreni. Infatti, mentre per quanto concerne le costruzioni rurali che perdono i requisiti di ruralità, il decreto dispone l’obbligo di presentazione della variazione con il sistema ordinario (Docfa), niente viene disposto esplicitamente per i fabbricati ancora censiti nel catasto terreni, con la conseguenza che, per questi ultimi, resta da valutare l’opportunità di procedere all’accatastamento, con contestuale richiesta di classamento nelle categorie prescritte, al fine di non vedersi aggredire dagli enti impositori per gli anni ancora accertabili, stante l’assenza di una categoria specifica. Sul punto, inoltre, è opportuno confermare che l’autocertificazione deve contenere la dichiarazione che l’immobile rispetta i requisiti di ruralità dal quinto anno precedente a quello di presentazione, con l’eccezione dei fabbricati di nuova costruzione o oggetto di interventi edilizi, comunque in possesso dei medesimi requisiti.
La domanda di variazione deve essere sottoscritta dal proprietario e dal titolare di diritti reali (usufrutto, uso ecc.), presentata dallo stesso o da un professionista o associazione di categoria delegata, mentre l’autocertificazione, conforme al modello allegato al provvedimento, deve essere sottoscritta dal medesimo richiedente, ai sensi del dpr n. 445/2000. Da parte degli uffici provinciali del Territorio «? viene fatta menzione (?), mediante apposita annotazione, con riferimento ad ogni unità immobiliare interessata, dell’avvenuta presentazione delle domande di variazione?»; in assenza dei requisiti, il mancato riconoscimento sarà notificato con atto motivato agli stessi richiedenti, che potranno impugnare lo stesso diniego presso le commissioni tributarie provinciali, ai sensi del dlgs. n. 546/1992.Fabrizio G. Poggiani
Data: 23/09/2011 Fonte: ITALIA OGGI