Al medico dell’ambulanza la scelta della struttura ove trasferire il paziente in caso di emergenza- Cassazione Penale, Sentenza n. 34402/2011
Al fine di evitare la commissione del reato di omissione di atti di ufficio, in caso di emergenza il medico che presta servizio su un’ambulanza del 118 è tenuto a trasferire il paziente in una struttura adeguata anche se non ha avuto specifico assenso dalla centrale operativa. Ed infatti, al medico in servizio sull’autoambulanza è riconosciuto uno spazio di valutazione di azione e di discrezionalità funzionale a fronteggiare in maniera adeguata le situazioni di emergenza. Tra queste rientra il dovere di scegliere la struttura che è in grado di assicurare la cura più efficiente.
(© Litis.it, 22 Settembre 2011 – Riproduzione riservata)
Allegato Pdf: Cassazione Penale, Sezione Sesta, Sentenza n. 34402 del 21/09/2011