Misure di Sicurezza. Libertà vigilata e sopravvenuta infermità di mente – Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 34091/2011
Le Sezioni Unite, premettendo anzitutto che nel procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un’eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati, hanno affermato che la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata per effetto della dichiarazione di abitualità nel reato non può essere sostituita, per sopravvenuta infermità psichica, con la misura del ricovero in casa di cura e custodia, non operando in tale ipotesi la disposizione di cui all’art. 232, comma terzo, cod. pen. esclusivamente rivolta a disciplinare la situazione della persona già dichiarata pericolosa per infermità di mente.
Allegato Pdf: Sentenza n. 34091 del 28 aprile 2011 – depositata il 15 settembre 2011
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore N. Milo)