Nullità della procedura prefallimentare ed effetti sul successivo giudizio – Cassazione Civile, Ordinanza n. 18762/2011
La nullità della procedura prefallimentare inficia tutto il successivo giudizio. LO afferma la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, secondo la quale la procedura prefallimentare non può paragonarsi a un processo di cognizione ordinario, a motivo della intrinseca sua natura inquisitoria, volta ad accertare con celerità e senza cognizione piena la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore. Di conseguenza, la eventuale sentenza di accertamento dello stato di insolvenza costituisce il presupposto per l’avvio del giudizio di cognizione. Ne consegue che la nullità della procedura prefallimentare travolge tutti gli atti consequenziali, ivi incluso il giudizio di cognizione di primo grado, la sentenza relativa e il giudizio di secondo grado, con obbligo per il giudice, nell’ipotesi di una nuova fase procedimentale prefallimentare, di fare riferimento solo alle situazioni attuali senza poter contare su fatti riferibili alla precedente procedura.
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Allegato Pdf: Cassazione Civile, Sezione Sesta, Sentenza n. 18762 del 13/09/2011