GiurisprudenzaPenale

21 grammi di marjuana non bastano per definire consistente il quantitativo – Cassazione penale, Sentenza n. 33465/2011

Fondare il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza prevalentemente sulla base di un asserito rilevante quantitativo di marijuana, ancorché trattasi di appena 21 grammi di detta sostanza, per altro non sottoposta a perizia tossicologica per verificarne la capacità drogante, è del tutto illogico ed in aperto contrasto con dati resi notori dall’esperienza processuale ed assurge a vero e proprio travisamento del fatto.

(© Litis.it, 13 Settembre 2011 – Riproduzione riservata)

Cassazione Penale, Sezione Quarta, Sentenza n. 33465 del 09/09/2011

Ritenuto in fatto

[OMISSIS], ricorre, a mezzo del suo difensore, in cassazione avverso l’ordinanza, in data 2.05.2011, del Tribunale di Catania – sezione riesame – di conferma dell’ordinanza custodiate in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale dello stesso capoluogo l’11.04.2011 in ordine al delitto di cui all’art. 73 DPR. 309/1990.

Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, premetteva che, in data 7.04.2011, veniva eseguita da parte del N.O. della Compagnia dei CC. di Paternò una perquisizione all’interno dell’abitazione del ricorrente, nell’armadio della camera da letto, all’interno di una cesta occultata in mezzo a dei peluche, veniva trovata una porzione di busta in cellophane bianca nella quale erano custoditi nove involucri di carta stagnola contenenti sostanza stupefacente di tipo marijuana, per un peso complessivo di 21 grammi oltre al bilancino di precisione ed un rotolo di carta stagnola parzialmente consumato ed in dosso al [OMISSIS] venivano trovati € 410,00.

Sulla base degli atti acquisiti, il Tribunale, nel vagliare l’ordinanza cautelare alla luce dei rilievi difensivi, riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nonché le esigenze cautelari, argomentando anche che, nel caso di specie, non poteva essere ravvisata l’ipotesi attenuata di cui all’art.73 comma V del d.p.r. 309/90, ritenendo il quantitativo di sostanza stupefacente caduta in sequestro “significativo”.

Con un unico motivo si denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento del fatto.

Si argomenta che il Tribunale fonda il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza prevalentemente sulla base di un asserito “rilevante quantitativo di marijuana” ancorché trattasi di appena 21 grammi di detta sostanza, per altro non sottoposta a perizia tossicologica per verificarne la capacità drogante. Sotto tale profilo il punto relativo alla ritenuta “rilevante”quantità della sostanza appare illogico, in aperto contrasto con dati resi notori dall’esperienza processuale ed assurge a vero e proprio travisamento del fatto.

Ritenuto in diritto

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Il Tribunale, sia con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari, si riporta al giudizio espresso dal GIP nell’ordinanza cautelare, laddove si esclude l’eccepito uso personale della sostanza stupefacente in ragione del consistente dato quantitativo e delle altre modalità dell’azione (suddivisone in dosi, bilancino etc).
Quanto alle esigenze cautelari il GIP evidenzia che il “consistente” quantitativo di dosi rinvenute in possesso del [OMISSIS] “comprovano il suo pieno e stabile inserimento nella rete distributiva al dettaglio di marijuana e sembra escludere che si sia trattato di un episodio occasionale.”, E, sempre con riferimento “all’elevato numero di dosi detenute , ritiene scarsamente probabile il riconoscimento in futuro dell’ipotesi attenuata prevista dal comma V dell’art. 73 d.p.r. 309/90. Orbene, sia l’ordinanza impugnata che quella cautelare fanno uso di una motivazione stereotipata in ordine alla prognosi circa l’applicazione dell’attenuante speciale del comma V dell’art. 73 d.p.r. 309/90.

Invero, per quanto riguarda la deduzione difensiva dell’uso personale le argomentazioni volte sono del tutto condivisibili, considerando che il giudizio è espresso nell’ambito cautelare e, quindi, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice (di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 4″, 4 luglio 2003, Pilo; nonché, Sez. 4″, 21 giugno 2005, Tavella).

Infatti, non può essere dimenticato che, nella materia de libertate, la nozione di “gravi indizi di colpevolezza” di cui all’art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine “indizi” inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la “prova logica o indiretta”, ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192 c.p.p., comma 2,) che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l’emissione di una misura cautelare, invece, è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli. E ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 1 marzo 2001 n. 63: infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (art. 273 c.p.p., comma 1), giacché l’art. 273 c.p.p., al comma 1 bis (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non dell’art. 192 c.p.p., il comma 2, che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi, derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 c.p.p., comma 2, e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. ancora, Cass., Sez. IV, 4 luglio 2003, Pilo; nonché, più di recente, Sez. IV, 21 giugno 2005, Tavella).

Per altro, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell’uso personale o della cessione a terzi), ogniqualvolta la condotta non appaia indicare l’immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (v. per tutte Cass. 6, 19 aprile 2000, D’Incontro, RV 216315).

Diversamente, quanto al rilievo, comune all’ordinanza cautelare e al provvedimento impugnato, secondo cui il quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell’indagato sia “consistente”, “rilevante” o “significativo”, si osserva che il giudizio sul dato ponderale si deve basare essenzialmente su valutazioni di ordine oggettivo con la conseguenza che, se tale valutazione fuoriesce dai canoni statistici processuali, deve ritenersi il vizio di motivazione. E, certamente, nell’ambito della casistica processuale indicare il quantitativo di 21 grammi di marijuana, per altro non sottoposta ad esame tossicologico, con le aggettivazioni usate dal GIP e dal Tribunale significa non avere alcun contatto con la realtà. E così pure, ritenere grave il fatto, in ragione dell’elevato numero di dosi detenute già confezionate, è una valutazione incongrua atteso che le dosi rinvenute erano appena nove.

Dunque, l’esclusione, sulla base di alta probabilità, come afferma il GIP di un futuro riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al 5° comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90, è incongrua e , comunque, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta soltanto nell’ipotesi di minima offensività penale della condotta, ed il dato quantitativo assume valore preclusivo quando è preponderante (cfr. Cass. S.U. 21 settembre 2000, Primavera, RV 216667, secondo cui la circostanza in esame può essere riconosciuta soltanto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione – mezzi, modalità, circostanze dell’azione – con la conseguenza che ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri, (Cass. 6, 2 aprile 2003, Armenti, RV 225414).

Di conseguenza, quanto al giudizio che la legge impone con la disposizione di cui al comma 2 bis dell’art. 275 bis c.p.p., vale a dire quello prognostico se con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, il GIP prima, ed il Tribunale dopo, hanno espresso un giudizio non rapportato alle effettive esigenze cautelari ricorrenti nel caso di specie.
Il collegio ben conosce il principio giurisprudenziale di questa Corte più volte ribadito e da ultimo anche a S.U. (sentenza n. 1235 del 28.102010, Rv. N. 248866) secondo cui il giudizio prognostico in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, che legittima il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare ai sensi dell’art. 275 comma secondo bis c.p.p., implica l’esclusione del pericolo di reiterazione del reato, dal momento che la concessione della sospensione è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato. Ma è proprio la valutazione del pericolo di reiterazione che è stata operata dal Tribunale con motivazione basata su formule stereotipati non tenendo conto di dati fattuali significativi quale lo stato di incensuratezza dell’indagato e la non rilevante gravità del fatto oggettivamente evidenziabile. Appare, invero, basata su mere illazioni l’asserzione del GIP secondo cui “le modalità della condotta ed il consistente quantitativo di dosi rinvenute in possesso del [OMISSIS] comprovano il suo pieno e stabile inserimento nella rete distributiva al dettaglio della marijuana”, atteso, come osservato, che non trattasi di quantitativo consistente o rilevante, che il numero delle dosi rinvenute confezionate non è affatto rilevante, e, soprattutto non sono emersi aliunde dati investigativi da cui possa emergere che l’indagato fosse dedito in maniera stabile allo spaccio di sostanza stupefacente, essendo stata contestata unicamente la detenzione, sia pure finalizzata allo spaccio, ma non un solo episodio concreto di cessione a terzi della sostanza.

Pertanto, rilevando la incongruità della motivazione dell’impugnato provvedimento sul giudizio dell’esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell’art. 274 c.p.p., e l’errato giudizio prognostico ai sensi dell’art. 275 co. 2. bis c.p.p., esso va annullato senza rinvio, come va annullata l’ordinanza cautelare di riferimento, disponendosi la scarcerazione del [OMISSIS]

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nonché l’ordinanza cautelare dell’11.04.2011 del GIP presso il Tribunale di Catania.
Ordina la scarcerazione di [OMISSIS] se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p.

Depositata in Cancelleria il 09 settembre 2011

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *