Rito abbreviato. Termini di durata massima della custodia cautelare – Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 30200/2011
Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nell’ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall’ordinanza con cui è disposto il giudizio abbreviato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che nell’ipotesi di abbreviato che si innesti su una richiesta di giudizio immediato – o di emissione di decreto penale di condanna -, vi è un iniziale vaglio di ammissibilità da parte del giudice che ha accolto la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, in ordine ai requisiti formali della richiesta, e, in caso di ritenuta ammissibilità, alla successiva udienza fissata con decreto de plano procede un diverso giudice, nel contraddittorio delle parti, al vaglio della fondatezza della richiesta con l’adozione dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato, momento, questo, a partire dal quale può considerarsi iniziato il relativo giudizio).
Allegato Pdf: Sentenza n. 30200 del 28 aprile 2011- depositata il 28 luglio 2011
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore G. Marasca)