Concessione in sanatoria. Se la domanda ha dichiarazioni infedeli non si forma il silenzio assenso – Consiglio di Stato, Sentenza n. 4903/2011
In presenza di una domanda di condono ritenuta dolosamente infedele, non può trovae accoglimento la pretesa dell’essersi formato il silenzio-assenso dal momento che, in tale evenienza, l’effetto del silenzio-assenso non si produce, ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge n. 47 del 1985.
Nella specie, il Consiglio di Stato ha sottolineato che nella domanda di condono vi era una serie notevole ed articolata di infedeli dichiarazioni, puntualmente esaminate e considerate tali dall’apposita commissione preposta all’esame delle domande di condono (realizzazione del piano terra adibito a garage – da inquadrare nella tipologia 1 e non nella 7, ampliamento del primo e del secondo piano per uso residenziale,da inquadrare anch’esso nella tipologia 1 e non nella 3, realizzazione di una mansarda ad uso residenziale, da inquadrare nella tipologia 1 e non nella 3) la cui relazione è specificamente richiamata nel provvedimento impugnato, mentre la difesa del ricorrente si limita a smentire la dolosa manifestazione di volontà, senza che però fornisca prove convincenti in ordine a tale affermazione.
(© Litis.it, 2 Settembre 2011 – Riproduzione riservata)
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 4903/2011 del 01/09/2011
FATTO
Il presente appello è proposto dal sig. [OMISSIS], e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha rigettato un ricorso proposto in quella sede dal medesimo appellante avverso un provvedimento del Comune di Carinola di diniego di una concessione in sanatoria edilizia.
Avvero la suddetta sentenza sono proposti i seguenti motivi di gravame:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 40 della legge n. 47 del 1985 e sviamento; in quanto le domande di sanatorie erano complete e corrette e il Comune avrebbe potuto chiedere le integrazioni del caso, mentre la domanda non era per niente infedelmente dolosa;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 12, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 4 della legge n.88 del 1988; per essersi formato il silenzio-assenso e per non essere più dovuta alcuna integrazione dell’oblazione;
Contraddittorietà; in quanto il Comune da un lato ha negato il condono e, dall’altro, ha richiesto l’integrazione dell’oblazione.
Non costituito in giudizio il Comune di Carinola, l’appellante presenta una successiva memoria illustrativa, con cui, ulteriormente argomentando, insiste per l’accoglimento dell’appello.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.
DIRITTO
L’appello non è fondato.
Infatti, tutti e tre i motivi che contrassegnano l’appello, come peraltro motivato dal giudice di primo grado, sono infondati.
Vi sono, infatti, nella domanda di condono una serie notevole ed articolata di infedeli dichiarazioni, puntualmente esaminate e considerate tali dall’apposita commissione preposta all’esame delle domande di condono (realizzazione del piano terra adibito a garage – da inquadrare nella tipologia 1 e non nella 7, ampliamento del primo e del secondo piano per uso residenziale,da inquadrare anch’esso nella tipologia 1 e non nella 3, realizzazione di una mansarda ad uso residenziale, da inquadrare nella tipologia 1 e non nella 3) la cui relazione è specificamente richiamata nel provvedimento impugnato, mentre la difesa del ricorrente si limita a smentire la dolosa manifestazione di volontà, senza che però fornisca prove convincenti in ordine a tale affermazione.
Relativamente alla pretesa dell’essersi formato il silenzio-assenso, non può non rilevarsi che in presenza di una domanda di condono ritenuta dolosamente infedele, l’effetto del silenzio-assenso non si produce, ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge n. 47 del 1985.
Infine, anche il motivo relativo alla contraddittorietà dell’integrazione dell’oblazione con il diniego di condono è infondato, in quanto proprio il fatto di aver fatto applicazione dell’art. 40, comma 1, della legge n. 47 del 1985 (domanda dolosamente infedele) non esclude la determinazione in via definitiva dell’oblazione.
L’appello va, pertanto, respinto.
Nulla per le spese per non essersi costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,lo rigetta.
Nulla per le spese .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente
Roberto Chieppa, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/09/2011