Se l’air bag non funziona il costruttore dell’automobile paga i danni – Cassazione Civile, Sentenza n. 17526/2011
Il caso riguarda un sinistro stradale a seguito del quale, nonostante l’urto violento, il dispositivo di apertura dell’air bag lato guidatore non scattava ed il conducente riportava gravi ferite. La Cassazione ha sottolineato che, a fronte della violenza dell’urto, non può essere escluso il nesso causale tra mancata apertura del dispsitivo di sicurezza e danno subito.
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Cassazione Civile, Sezione Terza, Setenza n. 17526 del 23/08/2011
Svolgimento del processo
Gli eredi di [OMISSIS], propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da [OMISSIS] nei confronti della B. M. W. A. (in prosieguo B. A.G.) per la mancata apertura dell’air bag lato guidatore della sua autovettura B. 520, in occasione di un sinistro verificatosi il 29/8/98 nel quale il [OMISSIS] aveva riportato emoperitoneo da rottura traumatica della milza, distorsione del rachide cervicale e fratture multiple da trauma contusivo al torace.
La B. A.G. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Sotto diversi profili di violazione di legge e vizio di motivazione i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, in quanto ha escluso (tra l’altro) il nesso causale tra la mancata apertura dell’air bag ed il danno.
1.1.- I motivi sono fondati, nei limiti che seguono.
Il giudice di merito afferma, in sostanza, che nella specie il primo urto (quello contro il guard-rail) non fosse “di tale entità da dar luogo all’apertura del dispositivo”, del quale resterebbe perciò esclusa la difettosità, ma da un lato tale affermazione appare in contrasto con i risultati della CTU medica (secondo cui la dinamica del fatto dimostrerebbe “urti violenti e ripetuti con la parte anteriore del veicolo”) e, dall’altro, la motivazione della sentenza nulla dice riguardo al secondo urto, prodottosi a seguito del precipitare del veicolo dal viadotto autostradale.
2.- Il ricorso va pertanto accolto. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.
Depositata in Cancelleria il 23.08.2011