Norme & Prassi

Inquinamento provocato dalle Navi ed introduzione di sanzioni per violazioni – DECRETO LEGISLATIVO 07/07/2011 n.121

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011 , n. 121

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011)

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE DELL’AMBIENTE, NONCHE’ DELLA DIRETTIVA 2009/123/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E ALL’INTRODUZIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente;

Vista la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
 
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2009, ed, in particolare, l’articolo 19;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e tenuto conto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini previsti;
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze;

Emana  il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo l’articolo 727, e’ inserito il seguente:

«Art. 727-bis

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e’ punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantita’ trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e’ punito con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantita’ trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;

b) dopo l’articolo 733, e’ inserito il seguente:

«Art. 733-bis

(Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e’ punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733-bis del codice penale per ‘habitat all’interno di un sito protetto’ si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L’articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 4. Introduzione dell’articolo 25-decies del decreto legislativo 2001, n. 231:

1. Dopo l’articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e’ inserito il seguente:

“Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorita’ giudiziaria). 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice civile, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”».

2. Dopo l’articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e’ inserito il seguente:

«Art. 25-undecies

(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell’articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell’articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all’articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all’articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all’articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell’articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

f) per il delitto di cui all’articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 
g) per la violazione dell’articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell’articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
 
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all’articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all’articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta’ nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l’ente o una sua unita’ organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al comma 17 dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi e’ stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.».
 
2. All’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«9-bis. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette piu’ violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu’ grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu’ azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu’ violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo’ definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.».

3. Al comma 1 dell’articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «All’accertamento delle violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 8».

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

1. All’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all’articolo 188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis,»;

b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, nonche’ le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b).».

2. All’articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. Al fine di graduare la responsabilita’ nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i soggetti obbligati all’iscrizione al predetto sistema che omettono l’iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l’obbligo di adempiere all’iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al cinque per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operativita’ per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
 
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera a) del presente comma.»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operativita’ del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all’entrata in vigore del presente decreto.

2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalita’ ivi indicati.
 
2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operativita’ per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall’articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell’ottavo mese e per i successivi quattro mesi.».

Art. 5

Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE)

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, il Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– La direttiva 2008/99/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E. 6 dicembre 2008, n. L 328.

– La direttiva 2009/123/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E. 27 ottobre 2009, n. L 280.

– Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.202, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O

– L’art. 19 della legge 4 giugno 2010, n.96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi’ recita: 

«Art. 19.(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni).

– 1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle modalita’ e delle procedure di cui all’art. 1, secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all’ articolo 2, nonche’ secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;
 
b) prevedere, nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali e’ stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell’osservanza dei principi di omogeneita’ ed equivalenza rispetto alle sanzioni gia’ previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.».

Note all’art. 3:

– Il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, come modificato dal presente decreto cosi’ recita:
 
«Art. 6. (Oggetto della disciplina). – 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
 
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita’ dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita’ di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e’ necessaria qualora l’autorita’ competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilita’ ambientale dell’area oggetto di intervento (48).

3-bis. L’autorita’ competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale, gia’ sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali e’ prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione e’ effettuata secondo le modalita’ e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed e’ integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumita’ pubblica;

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati .

5. La valutazione d’impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresi’ una valutazione per:

a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;

b) i progetti di cui all’allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7. La valutazione e’ inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull’ambiente, per:
 
a) i progetti elencati nell’allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu’ di due anni;
 
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull’ambiente;

c) i progetti elencati nell’allegato IV.

8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell’allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all’allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all’allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilita’.

10. L’autorita’ competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se cio’ possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, e’ determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare .

11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l’incolumita’ delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamita’.

In tale caso l’autorita’ competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorita’ che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui e’ stata concessa;

c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell’autorizzazione, delle motivazioni dell’esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non e’ necessaria per la localizzazione delle singole opere.

13. L’autorizzazione integrata ambientale e’ necessaria per:

a) i progetti di cui all’allegato VIII del presente decreto;

b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma.

14. Per gli impianti ove e’ svolta una attivita’ di cui all’allegato VIII del presente decreto, nonche’ per le loro modifiche sostanziali l’autorizzazione integrata ambientale e’ rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 208, commi 6 e 7, del presente decreto.

15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 12 del presente articolo, nonche’ per le loro modifiche sostanziali, l’autorizzazione integrata ambientale e’ rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all’articolo 29-quater, comma 10.

16. L’autorita’ competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita’ ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
 
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; 9

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove cio’ sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del presente decreto;

d) l’energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita’ e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu’ di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita’ di ricerca, di prospezione nonche’ di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e’ altresi’ stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi e’ stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attivita’ sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attivita’ di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l’efficacia dei titoli abilitativi gia’ rilasciati alla stessa data. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e’ abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.».
 
Il testo dell’articolo 260-bis del citato decreto legislativo n 152 del 2006, come modificato dal presente decreto cosi’ recita:

«260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilita’ nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilita’ occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalita’ stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita’ lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unita’ lavorative e’ calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita’ lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione e’ quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita’ dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione e’ imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita’ lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalita’ di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalita’ di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita’ dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita’ dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e’ punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e’ aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilita’ dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette piu’ violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu’ grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu’ azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu’ violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della
violazione, il trasgressore puo’ definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.».

Il testo dell’articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, citato nelle note all’articolo 3 , cosi’ come modificato dal presente decreto cosi’ recita:

«Art. 260-ter.(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca). – 1. All’accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l’attivita’ di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all’art. 99 c.p. o all’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.
 
3. All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non puo’ essere disposta in mancanza dell’iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e’ sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 256 .».

Note all’art. 4:

– Il testo dell’articolo 190 del citato decreto legislativo n 152 del 2006, come modificato dall’ articolo 16, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O., come ulteriormente modificato dal presente decreto cosi’ recita:

«Art. 190. (Registri di carico e scarico). – 1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis, i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

1-bis. Sono esclusi dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, nonche’ le imprese e gli enti che, ai sensi dell’articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b).

2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio’ risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.

4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all’autorita’ di controllo qualora ne faccia richiesta.

5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita’ fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico e’ quella di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.

7. Nell’Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e’ sostituita dalla disgiunzione: «o».
 
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.

9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo’ essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.».

Il testo dell’articolo 39 del citato decreto legislativo n. 205 del 2010, come modificato dal presente decreto cosi’ recita:

«Art. 39. (Disposizioni transitorie e finali). – 1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’ articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.

2. Al fine di graduare la responsabilita’ nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i soggetti obbligati all’iscrizione al predetto sistema che omettono l’iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l’obbligo di adempiere all’iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al cinque per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operativita’ per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
 
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera a) del presente comma.;

2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operativita’ del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all’entrata in vigore del presente decreto.

2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalita’ ivi indicati.

2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operativita’ per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall’articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell’ottavo mese e per i successivi quattro mesi.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 181-bis, 210 e 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche’ l’ articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 184-bis, comma 2, e’ abrogato l’articolo 186.

5. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto.

6. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati. 

7. Dopo l’allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ aggiunto l’allegato L riportato in allegato al presente decreto.

8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all’esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l’utilizzo di CDR e CDR-Q, cosi’ come gia’ definiti dall’ articolo 183, comma 1, lett. r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse.

9. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita’  dei rifiuti (SISTRI), di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

Sono considerati occasionali e saltuari: 

a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non piu’ di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;

b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno.

10. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 9 conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI – Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta.

11. Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell’ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, e’ consentito l’interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purche’ cio’ avvenga senza trasporto ne’ trattamento.

12. La raccolta degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti che, dati in comodato d’uso e presentando rischi inferiori per l’ambiente, siano restituiti dal consumatore o utente, dopo l’utilizzo, al comodante, non rientra tra le operazioni di raccolta di rifiuti come definita dall’art. 183, comma 1, lett. o).

13. Le norme di cui all’articolo 184-bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti.

14. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell’ articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come introdotto dal presente decreto, sono definite le condizioni alle quali sia da qualificarsi come sottoprodotto il materiale derivante dalle attivita’ di estrazione e lavorazione di marmi e lapidei.

15. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere individuate, in base al criterio della rappresentativita’ sul piano nazionale, organizzazioni alle quali e’ possibile delegare i compiti previsti dalla disciplina del Sistri ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, come modificato dall’ articolo 9, comma 1, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 9 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010.

16. I decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni del presente decreto sono adottati, salvo che non sia diversamente ed espressamente previsto, entro due anni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni.».

 

 

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