GiurisprudenzaPenale

Rapina. Non è necessario il profitto di natura economica – Cassazione Penale, Sentenza n. 31072/2011

Per la configurabilità del delitto di rapina, non si richiede lo scopo dell’agente di procurare a se o ad altri un profitto di natura economica, ma  al contrario sufficiente che il colpevole abbia operato per il soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico, e quindi pure per uno scopo di ritorsione o di vendetta. Correttamente pertanto i giudici del merito hanno ritenuto sussistente nel caso in esame il reato di rapina e non di minaccia come richiesto dalla difesa avendo il colpevole agito a scopo di ritorsione per un rapporto sentimentale finito male.

(© Litis.it, 16 Agosto 2011 – Riproduzione riservata)

Cassazione Penale, Sezione Seconda, Sentenza n. 31072 del 04/08/2011

Motivi della decisione

Con sentenza in data 26.5.2010 la Corte d’Appello di Trieste confermava la sentenza del GUP presso il Tribunale di Pordenone che, in data 26.5.2010, aveva condannato [OMISSIS] alle pene ritenute di giustizia, per il reato di rapina in danno di [OMISSIS].

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in :

1. Erronea applicazione dell’art. 628 c.p. in relazione all’art. 606 lett. b) c.p.p. Carenza e manifesta illogicit? della motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte distrettuale pur “condividendo l’affermazione difensiva, secondo cui ci troveremmo sostanzialmente di fronte ad un litigio tra ex amanti e pur ritenendo che l’impiego della violenza da parte dell’ imputato non era finalizzato all’impossessamento del bene della persona offesa, giunge alla conclusione che sussisterebbero comunque i presupposti della rapina in quanto l’imputato ha avuto la disponibilità dell’orologio e sarebbero irrilevanti i motivi dell’aggressione, nonché lo scopo della violenza al fine della configurabilità dell’elemento psicologico. Sottolinea il ricorrente che la rapina, reato a dolo specifico insussistente nel caso di specie.

2. Erronea applicazione dell’art. 582 e 612 c.p. in relazione all’art. 610 c.p.. Rileva il ricorrente che in via subordinata il giudice di merito avrebbe dovuto qualificare il fatto come lesioni lievissime e minacce semplici che per il contesto in cui sono avvenute non erano per le modalità in grado di intimidire la parte offesa.

Il ricorso è infondato.

Per la configurabilità del delitto di rapina, non si richiede lo scopo dell’agente di procurare a se o ad altri un profitto di natura economica, ma  al contrario sufficiente che il colpevole abbia operato per il soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico, e quindi pure per uno scopo di ritorsione o di vendetta. Correttamente pertanto i giudici del merito hanno ritenuto sussistente nel caso in esame il reato di rapina e non di minaccia come richiesto dalla difesa avendo il colpevole agito a scopo di ritorsione per un rapporto sentimentale finito male. (Conf. rnass. n. 139694; Confmass n 131671; n 118106; n 110981; n 146166).

Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2011

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