CivileGiurisprudenza

Diritti di obbligazione. Spetta al convenuto indicare con precisione il giudice competente per territorio – Cassazione Civile, Ordinanza n. 17020/2011

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38, primo comma, cod. proc. civ, come sostituito dall’art. 45 della l. n. 69 del 2009 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell’articolo 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (nel caso di cumulo ai sensi dell’art 33 c.p.c. in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. L’attività di formulazione dell’eccezione sotto entrambi i profili, vertendosi in tema di eccezione di rito c.d. in senso stretto, richiede un’attività argomentativa esplicita.

(© Litis.it, 16 Agosto 2011 – Riproduzione riservata)

Cassazione Civile, Sezione Sesta, Ordinanza n. 17020 del 04/08/2011

Ritenuto quanto segue:

§ 1. [OMISSIS] ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 18 giugno 2010, con la quale il Tribunale di Cassino ha declinato la competenza territoriale, in via alternativa, a favore del Tribunale di Romao di quello di Isernia sulla controversia introdotta nel settembre del 2009 dall’istante, Senatore della Repubblica, contro l’Editoriale C. O. s.r.l., P. G., G. C., P. D. B. e G. C., Senatore della Repubblica, per ottenere il risarcimento dei danni al proprio decoro ed alla propria reputazione, a suo dire sofferti in conseguenza della pubblicazione sul quotidiano “Nuovo Oggi Molise”, edito anche in versione telematica, di alcuni articoli.

La declinatoria di competenza è avvenuta sulla base dell’eccezione di incompetenza svolta dai convenuti e nel presupposto che in Cassino, per un verso non fossero situati i fori generali di cui agli artt. 18 c.p.c. relativamente alle persone fisiche dei convenuti e dell’art. 19 c.p.c. relativamente alla s.r.l. convenuta, e, per altro verso che i fori di cui all’art. 20 fossero situati in Roma o in Isernia. In particolare, il Tribunale, evocando Cass. sez. un. ord. n. 21661 del 2009, ha ritenuto che il foro del luogo di insorgenza dell’ obbligazione risarcitoria dovesse ravvisarsi alternativamente in Roma o in Isernia, quali comuni rispettivamente di domicilio e di residenza dell’attore.

§2. Al ricorso per regolamento hanno resistito con separate memorie il Cc e il Dc B.
§3. Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

§4.Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

§ 1. Nelle Sue conclusioni il Pubblico Ministero ha concluso per l’infondatezza dell’istanza di regolamento di competenza, reputando corrette le ragioni della declinatoria di competenza del Tribunale.
§2. Il Collegio non condivide le conclusioni del P.M. nel senso della infondatezza dell’istanza, in quanto, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio di statuizione sulla competenza, deve rilevare che la questione di competenza avrebbe dovuto reputarsi irritualmente sollevata dal giudice di merito, in ragione della sua incompleta formulazione da parte di ciascuno dei convenuti. Con la conseguenza che per tale ragione rilevata d’ufficio la declaratoria di incompetenza risulta fatta infondatamente.

§2.1. Queste le ragioni.

§2.2. Dall’esame delle comparse di costituzione dei convenuti presenti nel fascicolo d’ufficio (e per quanto attiene ai due resistenti presenti nei rispettivi fascicoli di parte in questa sede, mentre, per quanto afferisce alla Editoriale C.O. s.r.l. dal qui ricorrente, prodotta in questa sede dal ricorrente) emerge, che il tenore della contestazione svolta in ciascuna delle memorie circa la competenza territoriale del Tribunale di Cassino fu incompleto e comunque non si concretò nella indicazione del foro diverso da quello di Cassino quanto a tutti i fori territoriali concorrenti secondo il criterio della c.d. competenza derogabile, cioè quanto ai fori generali riferibili alle persone fisiche ed alla persona giuridica convenuta e quanto ai fori alternativi dell’art. 20 c.p.c.

Infatti, tutti i convenuti risultano avere eccepito l’incompetenza nel seguente modo, come si evince dal tenore identico delle loro comparse di costituzione davanti al Tribunale di Cassino nelle pagine dalla 57 in fine alla 65 all’inizio.

Dopo un riferimento di esordio alla sentenza delle Sezioni Unite che ha risolto il contrasto interpretativo sull’individuazione del giudice competente «in relazione alle domande dirette a far valere la lesione dei diritti della personalità mediante l’uso dei mezzi di comunicazione di massa», si rileva (dopo aver fatto un superfluo riferimento alla competenza in sede penale) che in sede civile «sia agli artt. 18 e 19 c.p.c. (foro del convenuto)
che all’art. 20 c.p.c.».

Quindi, si riporta alla lettera il testo degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

Di seguito si dice letteralmente: «Ebbene, in virtù di quanto sancito dagli articoli succitati, il sen. [OMISSIS] avrebbe dovuto convenire in giudizio le persone fisiche ex art. 18 c.p.c. e le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c. Ma, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., per le cause relative ai diritti di obbligazione, l’attore ha la facoltà di chiamare in giudizio il convenuto nel luogo ove è sorta o deve eseguirsi l’obligazione.

Successivamente ci si sofferma esclusivamente sul foro dell’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria, sottolineando che la giurisprudenza di questa Corte è approdata in proposito alla decisione di cui a Cass. Sez. Un. n. 21661/2009 ed argomentando che essa si riferirebbe alla diffamazione commessa con qualsiasi mezzo di comunicazione di massa. Si sottolinea, quindi, che tale decisione ha individuato il foro dell’insorgenza dell’obbligazione in quello di residenza, o alternativamente, se diverso, di domicilio del danneggiato attore.
Infine si conclude (alla pagina 65 per tutti i convenuti, salvo il C.per il quale la pagina è la 13, ed il D. B., per il quale la pagina è la 61) l’argomentazione a sostegno dell’eccezione di incompetenza con la seguente proposizione: «Ebbene, nel caso di specie, il luogo di domicilio, del presunto danneggiato, ovvero del sen. [OMISSIS]
G. è in Roma presso la sede del Senato della Repubblica, mentre il luogo di residenza dello stesso (così come è dato evincere nell’atto di citazione) è in Isernia al Corso [OMISSIS]. Pertanto, l’autorità giudiziaria competente, anche alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali oltre che in ossequio dell’art. 20 c.p.c., è facoltativamente il Tribunale di Roma e/o il Tribunale di Isernia».

§2.3. Ora, siffatta articolazione dell’eccezione di incompetenza risulta incompleta, perché l’attività di contestazione dei fori concorrenti non appare svolta o almeno non lo è con argomentazioni intellegibili con riguardo a fori diversi da quello dell’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria, atteso che, trattandosi di eccezione in senso stretto, era necessaria un’ esplicita attività argomentativa di contestazione di tutti i fori e lo era, giusta l’operatività del criterio di cui all’art. 33 c.p.c. (e, quindi, la possibilità che la causa restasse radicata sulla base dell’operatività di uno di detti fori in relazione ad uno solo dei convenuti), con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti per ognuno dei convenuti.

In sostanza, nessuna contestazione del foro generale operante per ciascuno dei convenuti e del foro concorrente relativo all’ adempimento si scorge nelle comparse dei convenuti, non essendo all’uopo certamente tale la mera riproduzione del contenuto delle norme degli artt. 18, 19 e 20 c.pc.
L’eccezione avrebbe, dunque, dovuto reputarsi tamquam non esset per la sua incompletezza.

§2.4. Ma, al di là della incompletezza ed anche se essa – il Collegio lo osserva per absurdum – non si ritenesse sussistente, l’eccezione apparirebbe irrituale e, nuovamente avrebbe dovuto considerarsi come non proposta per I’assorbente ragione che alla contestazione dei fori concorrenti e di tutti i fori concorrenti e per tutti i convenuti avrebbe dovuto seguire, a mente del secondo inciso dell’art. 38 primo comma c.p.c. (nel testo novellato dall’art. 45 della legge_69_2009, ma sul punto specifico confermativo del principio contenuto tradizionalmente nella norma secondo i testi precedenti, l’indicazione del giudice ritenuto competente e, data la possibile concorrenza di più fori in astratto, con riferimento a tutti tali fori e ad essi per ciascun convenuto.

Nulla di tutto ciò – salvo per il solo forum commissi delicti, si coglie nelle comparse di costituzione, che erano il veicolo necessario a pena di decadenza per formulare dette indicazioni. In particolare non si dice quale sarebbe stato il giudice competente per il forum destinatae solutionis riguardo a ciascuno dei convenuti e quale sarebbe stato il foro generale relativo ai convenuti persone fisiche ed alla convenuta persona giuridica.
Quanto osservato trova giustificazione nei seguenti principi di diritto, affermati con riferimento all’art. 38 ante riforma della l. n. 69 del 2009, ma, come si è detto, rimasti pienamente validi:

«ln tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 cod. proc. civ, come modificato dall’art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 – la quale, innovando il testo previgente, dispone che l’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l’eccezione come “non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente” – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato» (Cass. ord. 3989 del 2011);

«In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 del cod. proc. civ, come modificato dall’art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la quale, innovando il testo previgente, dispone che l’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente articolo 28 – ossia fuori dei casi in cui essa è inderogabile – è eccepita “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l’eccezione come non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente”, comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20, indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non o non efficacemente contestato. (Cass. n. 6849 del 2003; n. 12121 del 2005).

Il principio di diritto che, dunque, si deve affermare con riguardo al testo dell’art. 38, sostituito dalla l. n. 69 del 2009 è il seguente: «In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38, primo comma, cod. proc. civ, come sostituito dall’art. 45 della l. n. 69 del 2009 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell’articolo 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (nel caso di cumulo ai sensi dell’art 33 c.p.c. in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. L’attività di formulazione dell’eccezione sotto entrambi i profili, vertendosi in tema di eccezione di rito c.d. in senso stretto, richiede un’attività argomentativa esplicita
».

§2.5. Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Cassino.

§3. Il Collegio, peraltro, a fini di nomofliachia ritiene opportuno sottolineare che la tesi prospettata dall’istanza di regolamenti di competenza, volta ad escludere l’applicabilità di Cass. sez. un. n. 21661 del 2009 all’ipotesi di diffamazione a mezzo stampa non aveva e non ha fondamento, in quanto, come esattamente l’ufficio del Ruolo e del Massimario nella redazione della massima e risponde, siccome evidenziato dalle conclusioni del Pubblico Ministero, alla motivazione articolata dalle Sezioni Unite, il principio di diritto da esse affermato è da ritenere valido, per le esigenze che lo giustificano, anche per la classica ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, essendo riferibile ai massa in generale e tale essendo la stampa tradizionale.

E’ sufficiente fare un esempio: se Tizio risiede a Milano e viene diffamato da un libello locale stampato a Canicattì, dovrebbe ritenersi che se qualcuno lo avvisi della cosa mentre si trova a Milano dove risiede, il forum commissi delicti, se si da rilievo alla percezione del fatto offensivo, dovrebbe radicarsi a Milano. Ove invece, quel soggetto, recatosi a Canicattì, percepisca il contenuto diffamatorio in loco, la radicazione dovrebbe avvenire ivi.

Nella giurisprudenza della Corte successiva alla decisione delle Sezioni Unite non sono venuti in evidenza casi di diffamazione commessa con la stampa cartacea tradizionale (si veda Cass. n. 4186 e 4185 del 2010).
Sulla base di quanto sopra osservato anch’essi (per lo più ormai confinati in ambiti locali, atteso che la stampa ormai è diffusa anche su internet) debbono ritenersi ricadenti sotto il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, che può così ulteriormente essere esplicitato: «Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, ivi compresa la stampa tradizionale, la competenza per territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all’art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.».

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Cassino, davanti al quale rimette, anche per le spese del giudizio di regolamento di competenza, le parti, con termine per al riassunzione di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2011

 

Falso distintivo delle forze dell’ordine – Si configura il reato anche se il falso è grossolano
Corte di Cassazione – Sez. Quinta Pen. – Sent. del 05.08.2011, n. 31178

Ritenuto in fatto

[OMISSIS] imputato del reato di cui all’articolo 497 ter del codice penale per aver detenuto illecitamente un distintivo metallico simile a quello in dotazione all’esercito italiano, con l’indicazione CARABINIERI-CORPO SPECIAL KID, è stato assolto dal giudice di primo grado per carenza dell’elemento soggettivo; la Corte d’appello di Venezia, ribaltando il giudizio assolutorio, ha ritenuto l’imputato responsabile del reato contestato e lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione.
Contro la predetta sentenza propone ricorso per un duplice ordine di motivi:
1. con il primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale, per non avere la Corte ritenuto grossolano e dunque privo di efficacia ingannatoria il falso tesserino detenuto dal ricorrente;
2. con il secondo motivo si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso e manifestamente infondato; non si tratta qui di valutare la portata normativa dell’articolo 497 ter, essendo indubbio che non sia punibile il falso grossolano, bensì piuttosto di valutare se nel caso specifico il documento detenuto dall’imputato possedesse o meno efficacia ingannatoria.
Sotto tale profilo questa Corte ha già più volte affermato che tale valutazione deve essere condotta non con riferimento a persone dotate di speciali competenze, bensì in relazione alla generalità dei consociati. Ne consegue che la potenzialità ingannatoria del documento debba essere ritenuta ogniqualvolta debba considerarsi anche solo possibile che un numero indefinito di persone possa essere indotta in errore; sotto questo profilo la Corte d’appello di Venezia svolge una corretta ed adeguata motivazione su tutti i punti evidenziati nel ricorso. Il [OMISSIS] lamenta che la placca metallica è quella in dotazione ad un reparto dell’esercito, per cui non si
tratta di un distintivo in uso alle forze dl polizia; sul punto la Corte d’appello risponde che l’idoneità a simulare la funzione va valutata rispetto al documento considerato nel suo complesso e quindi anche dal cartellino, ove è riportata la scritta CARABINIERI e che riproduce nella parte superiore una fiamma che, come noto, è uno dei simboli dell’Arma. Il [OMISSIS] lamenta che per simulare la funzione di un corpo di polizia, il tesserino deve essere simile a quelli in dotazione di detti corpi; la Corte risponde che per la generalità dei cittadini non sono note le caratteristiche dei veri documenti delle forze di polizia e che pertanto la potenzialità ingannatoria non è affatto legata alla corrispondenza tra il tesserino falsificato e quelli autentici. Il [OMISSIS] lamenta l’inesistenza di alcun reparto speciale dell’arma recante il nome SPECIAL KID, ma anche su questo la Corte risponde, con motivazione incensurabile, affermando che i comuni cittadini non conoscono necessariamente tutti i corpi speciali dell’arma dei Carabinieri. Il [OMISSIS], infine afferma che la grossolanità del falso deriverebbe dal fatto che il tesserino era scritto a mano, ma ancora una volta la Corte, con motivazione assolutamente logica, risponde affermando che non sempre la redazione di documenti pubblici si caratterizza per una fattura particolarmente accurata e nulla esclude che parte di detti documenti possano essere compilati a mano.
In conclusione si ritiene che la Corte d’appello di Venezia abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte ed abbia quindi valutato l’idoneità ingannatoria del tesserino con valutazioni di merito correttamente riportate e quindi non censurabili in questa sede.
Il secondo motivo è palesemente inammissibile per difetto di specificità; la doglianza è espressa in maniera talmente generica da non consentire a questa Corte alcun controllo dl legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Depositata in Cancelleria il 05.08.2011

 

Corte di Cassazione – Sentenza n. 17050/2011
Agosto 5, 2011 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari 
 

Opposizione a decreto ingiuntivo – La fattura non costituisce prova del credito vantato
Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. – Sent. del 05.08.2011, n. 17050

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Savona, con decreto in data 26 febbraio 2004, ingiungeva a [OMISSIS] di pagare ad [OMISSIS] quale titolare della omonima ditta ‘[OMISSIS]”, la somma di euro 2.300,00, quale residuo corrispettivo del materiale venduto dalla creditrice istante, come specificato nella fattura n. 6 del 2003.
Avverso detto decreto, il [OMISSIS] proponeva opposizione che il Giudice di pace di Savona, con sentenza in data 16 maggio 2005, respingeva.
Avverso questa sentenza, il [OMISSIS] proponeva appello.
Il Tribunale di Savona, nella resistenza della opposta, ha rigettato il gravame con sentenza n. 420 del 2006, depositata il 7 giugno 2006.
Il Tribunale ha motivato il rigetto dell’appello sulla base della seguente motivazione: «Posto che come correttamente affermato da parte appellante nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto è attore in senso sostanziale e l’opponente è convenuto in senso sostanziale, con conseguente ripartizione dell’onere della prova (sull’attore in senso sostanziale grava la prova relativamente alla parte contestata della domanda posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto), il giudice di pace, in osservanza dei principi sopra esposti, ha esaustivamente motivato la decisione assunta».
Per la cassazione di questa sentenza il [OMISSIS] ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ.
Il giudice di appello ha ritenuto la motivazione della sentenza di primo grado esaustiva, ma in ciò avrebbe violato il principio dell’onere della prova, atteso che l’impugnata sentenza aveva ritenuto che la fattura commerciale prodotta dalla creditrice opposta avesse efficacia probatoria anche sul fondamento della pretesa azionata e in ordine alla determinazione del prezzo pattuito tra le parti; così come il Giudice di pace aveva attribuito efficacia probatoria alle annotazioni effettuate sul registro dei corrispettivi della creditrice opposta, laddove le dette annotazioni rilevano unicamente ai fini della richiesta di ingiunzione di pagamento.
A conclusione del motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: «Accerti la Corte Ecc.ma se il Tribunale di Savona nell’impugnata sentenza abbia violato l’art 2697 c.c. allorquando, pur premettendo che il convenuto in opposizione a decreto ingiuntivo è attore in senso sostanziale, ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia osservato tale principio allorquando ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo assumendo “che non era stata data prova alcuna dall’ opponente che gli importi di cui alla fattura di cui è giudizio non corrispondano a quelli della merce effettivamente fornita, né vi è una prova di una diversa pattuizione tra le parti”».
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia del giudice di appello in ordine alle istanze istruttorie proposte e formula il seguente quesito di diritto: «Accerti la Corte Ecc.ma se l’omessa pronunzia in ordine alle istanze istruttorie avanzate dall’appellante nel giudizio di II grado (deduzioni orali ed istanze di CTU) integri la violazione dell’art. 112 cpc».
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla contestata rilevanza probatoria della fattura prodotta in giudizio dalla convenuta. La doglianza si sostanzia nella mancata valutazione delle censure proposte in ordine alla sentenza di primo grado, che dal testo della sentenza impugnata non risultano in alcun modo prese in esame; in particolare, dette censure si riferivano alla errata attribuzione alla fattura prodotta dalla creditrice opposta di efficacia probatoria risolutiva ai fini della decisione.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura – come nota – quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. a. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
E’ noto, altresì, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, s’inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all’altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene) , assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest’ultimo e dell’esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant’è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall’atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002). Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto nel processo di cognizione che segue all’opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l’ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n . 9685 del 2000).
Nel caso di specie, puntualmente il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, con motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, che la prova del credito oggetto della ingiunzione di pagamento fosse stata dalla creditrice offerta attraverso la produzione della fattura, unitamente all’estratto del libro dei corrispettivi autenticato dal notaio, addebitando ad esso ricorrente (all’epoca opponente) di non avere dimostrato che gli importi di cui alla fattura non corrispondevano a quelli della merce fornita e di non avere fornito la prova di una diversa pattuizione tra le parti.
Il giudice del gravame si è in tal modo discostato dai richiamati principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il primo motivo di ricorso va accolto. Ne consegue l’assorbimento degli altri motivi di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona, in persona di diverso magistrato.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Savona, in persona di diverso magistrato.
Depositata in Cancelleria il 05.08.2011

 

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