Corte Ue, i servizi bancari di sms non sono esenti dall’Iva – Sentenza Corte di Giustizia Ue
La domanda di pronuncia pregiudiziale che ha portato alla pronuncia della Corte di giustizia verte sull’interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone un istituto bancario all’amministrazione tributaria finlandese con riferimento al rigetto di una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto.
I termini della controversia
L’istituto bancario in questione è la filiale finlandese di una banca commerciale svedese. Fra le attività esercitate, vi è l’acquisto, la negoziazione di titoli, divise e la fornitura di servizi di investimenti e fiduciari. La filiale finlandese acquistava servizi dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Swift SC, una cooperativa posseduta insieme da più di duemila istituti finanziari ripartiti tra più di duecento Paesi. La Swift gestisce un servizio mondiale di messaggeria elettronica per organismi finanziari (i cosiddetti servizi swift) che permette a più di novemila banche, istituti finanziari e di gestione di titoli nonché di altre società clienti di scambiare tra loro messaggi finanziari standardizzati tramite un software sviluppato dall’impresa stessa e la sua rete internazionale criptata di trasmissione di dati.
Le spese della banca finlandese per i servizi swift, la connessione ai servizi e il suo mantenimento sono stati pari a un certo ammontare per l’esercizio 2001 e, in applicazione del meccanismo di autoliquidazione, su tale somma è stata pagata l’Iva. Presentata domanda di rimborso Iva con riferimento all’anno 2001, il fisco finlandese provvedeva a respingerla. Nasceva così un contenzioso giudiziario che portava il tribunale amministrativo di Helsinki a sospendere il procedimento e a chidere l’intervento della Corte di Giustizia. In particolare domandare alla Corte se l’articolo 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che sono esentati da Iva i servizi swift, a cui si ricorre nello svolgimento di pagamenti e operazioni su titoli tra istituti di credito.
La normativa comunitaria in materia
Secondo l’articolo 2 della sesta direttiva sono soggette a Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso, all’interno di uno Stato da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Secondo il successivo articolo 13, parte B, gli Stati membri esonerano, tra l’altro, alle condizioni stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso, le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali. Il tutto a eccezione del ricupero dei crediti e le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione (articolo 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5).
La normativa finlandese
Per ciò che concerne, invece, il diritto nazionale finlandese (articolo 1, n. 1, punto 1, della legge Iva del 30 dicembre 1993, come modificata dalla legge del 29 dicembre 1994) l’Iva è versata allo Stato su qualsiasi vendita di beni e servizi effettuata in Finlandia nell’ambito di un’attività commerciale. Secondo la normativa vigente l’acquirente è il soggetto passivo dell’imposta dovuta sui beni e sui servizi venduti in Finlandia da uno straniero, che non ha nel Paese una sede di attività stabile e non ha chiesto di essere registrato quale soggetto passivo. Per effetto dell’articolo 41 della legge finlandese sull’Iva, la vendita di servizi finanziari non è soggetta all’imposta e i servizi finanziari includono le operazioni di pagamento e le operazioni su titoli compresa la vendita e la negoziazione di azioni e titoli comparabili nonché di crediti e derivati, anche smaterializzati.
La posizione della Corte Ue
Gli eurogiudici hanno precisato che i servizi in questione rientrano nell’ambito di applicazione della sesta direttiva, in quanto costituiscono una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso (articolo 2, punto 1) tenuto conto della circostanza che tra gli istituti di credito clienti e la Swift intercorre un rapporto giuridico e che il prezzo che quest’ultima riceve dai suoi clienti rappresenta il controvalore effettivo dei servizi forniti a questi ultimi dalla stessa impresa. Per quanto riguarda le esenzioni di cui all’articolo 13 della sesta direttiva, i giudici comunitari hanno sottolineato che costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, la cui funzione è di evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’Iva da uno Stato membro all’altro e che devono essere interpretate restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.
Discorrendo più in particolare sulla possibile esenzione dall’Iva dei cd. servizi swift, i giudici di Lussemburgo hanno rilevato come per essere considerate operazioni esenti (articolo 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva) i servizi forniti devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali di un servizio descritto da tali punti. Per quanto riguarda le operazioni relative ai giroconti (articolo 13, parte B, lett. d), punto 3, della direttiva) i servizi forniti devono essere idonei a operare trasferimenti di fondi ed a implicare modifiche giuridiche ed economiche.
La distinzione tra servizio esente e fornitura di prestazione materiale
In merito, occorre distinguere il servizio esente, ai sensi della sesta direttiva, dalla fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica, come il mettere a disposizione della banca un sistema informatico. E a tale scopo sarà il giudice a esaminare in particolare il grado di responsabilità di chi presta i servizi nei confronti delle banche e, in particolare, se la responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni. Dunque, in linea di principio, niente osta a che servizi affidati a operatori esterni agli istituti di credito, i quali non intrattengono un rapporto diretto con i clienti degli istituti, siano esentati dall’Iva. Condizione necessaria e sufficiente è che che tali servizi formino un insieme distinto, visto nella sua globalità, idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni finanziarie previste (articolo 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva).
La tipologia del servizio e l’esenzione
Secondo la corte, per valutare se i servizi swift rispondano a un criterio del genere, bisogna verificare se la fornitura dei servizi in questione possa implicare modifiche giuridiche ed economiche analoghe a quelle generate dai pagamenti interbancari o dalle operazioni su titoli in quanto tali e se la responsabilità della Swift verso i suoi clienti si limiti agli aspetti tecnici o si estenda agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni finanziarie. Ebbene i servizi swift sono servizi di messaggeria elettronica tramite i quali gli ordini di pagamento e gli ordini concernenti le operazioni su titoli sono trasmessi da un istituto di credito all’altro in maniera sicura ed affidabile, dato che la Swift non dispone di un accesso al contenuto stesso dei messaggi così trasmessi. E pur dando per buono che i servizi swift siano, come sostiene la società, indispensabili e gli unici disponibili e un componente è indispensabile alla realizzazione di un’operazione esente, non consente di concludere a favore dell’esenzione del servizio corrispondente a detto componente.
I servizi swift proprio perché sono servizi di messaggeria elettronica aventi ad oggetto unicamente la trasmissione di dati, non svolgono, in quanto tali, alcuna tra le funzioni di una delle operazioni finanziarie di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva, cioè funzioni idonee a trasferire fondi o titoli, e non ne posseggono quindi le caratteristiche.
Responsabilità e obblighi contrattuali
Proseguendo, la filiale bancaria svedese ha anche sostenuto che la responsabilità economica molto ampia della Swift per la trasmissione corretta e sicura di messaggi finanziari e il ruolo della stessa quale garante della regolarità dei trasferimenti finanziari, implicano che i servizi swift non sono servizi meramente tecnici. I giudici hanno fatto presente che l’importanza delle conseguenze finanziarie della responsabilità della Swift non può essere rilevante per valutare se la responsabilità si estenda agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni finanziarie di cui alla causa in discussione. Inoltre i giudici hanno fatto notare che, a norma del punto 4 delle condizioni contrattuali generali della Swift del 1° gennaio 2010, disponibili sul sito Internet della Swift, gli obblighi contrattuali di tale impresa si limitano agli aspetti tecnici dei servizi di messaggeria, in particolare alle messa in opera, all’attivazione, al raccordo, alla manutenzione ed alla licenza del software. La conseguenza è che la Swift ha soltanto una responsabilità concernente la trasmissione in buona e debita forma dei messaggi finanziari per il tramite di un sistema informatico autorizzato.
Le conclusioni della Corte
Secondo la Corte, in base a quanto indicato nell’articolo 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione non copre servizi swift, come quelli di cui alla causa principale.
Mauro Di Biasi
nuovofiscooggi.it