Responsabilità per mancanza del consenso informato – Cassazione Civile, Sentenza n. 16543/2011
Il diritto al consenso informato, in quanto diritto irretrattabile della persona va comunque sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti, a seguito di un intervento concordato e programmato e per il quale sia stato richiesto e sia stato ottenuto il consenso, che pongano in gravissimo pericolo la vita della persona, bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell’ordine giuridico e del valore civile, o si tratti di un trattamento sanitario obbligatorio.
Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza per escluderlo che l’intervento sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che a causa del totale deficit di informazione il paziente non è posto in condizione di assentire al trattamento, per cui nei suoi confronti, comunque, si consuma una lesione di quella dignità che connota nei momenti cruciali – la sofferenza fisica e/o psichica – la sua esistenza.
Allegato Pdf: Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 16543 del 28/07/2011
(Presidente, Morelli – Relatore, Uccella)
.