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Illecito il questionario Aler per la selezione del personale – Il Garante vieta l’uso dei dati raccolti

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato dall’Aler (Azienda lombarda per l’edilizia residenziale) di Brescia con il questionario somministrato, nei mesi scorsi, ai candidati che partecipavano alla selezione per il reclutamento di un dirigente tecnico. Parimenti illecito è stato definito il trattamento dei dati operato dalla Cispel Lombardia Services Srl, che ha curato la selezione, e dalla psicologa incaricata della raccolta dei profili. Il provvedimento dell’Autorità (relatore Mauro Paissan) ha vietato con effetto immediato l’uso dei dati personali ricavati dalla somministrazione dei test.

Nel corso dell’istruttoria, avviata nel maggio scorso sulla base di notizie di stampa, il Garante ha accertato che numerose domande contenute nel questionario riguardavano aspetti anche intimi della sfera personale dei candidati, relativi ai rapporti affettivi, al grado di stabilità degli stessi, alla vita sessuale (con richieste su eventuali problemi o disturbi), condizioni di salute psico-fisica, eventuali interruzioni di gravidanza, tentativi di suicidio etc.

Tale trattamento dei dati è illecito innanzitutto perché in contrasto con l’art.8 dello Statuto dei lavoratori, che vieta al datore di lavoro di fare indagini ai fini dell’assunzione sulle opinioni religiose, politiche e sindacali del lavoratore nonché su fatti non rilevanti per la valutazione dell’attitudine professionale, sia con l’art.10 del decreto legislativo n.276 del 2003 che vieta alle agenzie di lavoro o ai soggetti che si occupano di preselezione di lavoratori di effettuare indagini relative alle convinzioni personali, al credo religioso, all’orientamento sessuale, allo stato di gravidanza, allo stato di salute etc.

La raccolta di questi dati personali risulta inoltre illecita perché effettuata in violazione dei principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza fissati dal Codice privacy. Il trattamento di questo tipo di dati, infine, non è tra quelli contemplati nell’autorizzazione generale del Garante sull’uso dei dati sensibili e giudiziari.

Il Garante ha disposto la trasmissione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza, riservandosi anche di valutare l’apertura di un procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative.

Provvedimento del 21 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 302 del 21 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTA l’autorizzazione n. 1/2009 al trattamento dei dati sensibil i nei rapporti di lavoro del 16 dicembre 2009 (in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – suppl. ord. n. 12)

VISTI gli atti d’ufficio;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. Trattamento di dati personali nell’ambito di una selezione del personale
Appreso da notizie di stampa (riportate il 12 maggio 2011) che, nell’ambito di una procedura di selezione di un dirigente tecnico presso l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (Aler) di Brescia, sarebbero stati utilizzati questionari di personalità contenenti domande su aspetti, anche intimi, della sfera personale dei candidati, l’Autorità ha avviato un’istruttoria volta ad accertare la liceità delle operazioni di trattamento effettuate.

Alla luce degli elementi acquisiti in base alle dichiarazioni (della cui veridicità gli autori rispondono anche ai sensi dell’art. 168 del Codice) rese da Aler, da Cispel Lombardia Services s.r.l. (C.L.S.) – società di selezione del personale che ha curato la procedura selettiva in questione – e dalla dott.ssa XY – psicologa che, su incarico di C.L.S., ha somministrato e valutato i questionari – è emerso che:

a. Aler, ente pubblico economico, individuate le caratteristiche del profilo individuale ricercato, ha affidato il processo preliminare di selezione a C.L.S. in base ad una convenzione dell’11.2.2010 integrata da un successivo incarico del 12.10.2010 nonché da una direttiva dell’1.2.2011, con la quale si è richiesto che i candidati ritenuti idonei in base al profilo curriculare venissero “sottoposti ad un colloquio integrativo completo di: reattivi psicologici; colloquio”;

b. C.L.S. ha provveduto a curare la pubblicazione degli annunci relativi alla selezione in esame su due testate giornalistiche, con l’invito rivolto ai soggetti interessati ad inviare il proprio curriculum vitae,

i. in un caso, direttamente ad Aler (cfr. annuncio pubblicato sul “Giornale di Brescia”, allegato alla comunicazione Aler del 6.7.2011),

ii. nell’altro, a C.L.S. (cfr. annuncio pubblicato su “Il Giorno”, allegato alla comunicazione Aler del 6.7.2011);

c. i menzionati annunci non contenevano tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 del Codice, né si precisava (nell’ipotesi indicata sub b.ii) il ruolo – di titolare o responsabile del trattamento – rivestito, nell’ambito della selezione, da C.L.S.;

d. ricevuti i curriculum a sé indirizzati, Aler provvedeva a comunicarli a C.L.S. senza che, in base agli elementi in atti, di tale comunicazione fosse stata fornita previa informativa agli interessati, né che gli stessi avessero a tale comunicazione acconsentito;

e. C.L.S., qualificata nella menzionata convenzione dell’11.2.2010 quale autonomo titolare del trattamento con riguardo al processo di selezione, si è avvalsa della dott.ssa XY, psicologa, per la somministrazione (e successiva valutazione) dei menzionati reattivi psicologici ad una rosa ristretta di candidati indicatale da C.L.S.;

f. la professionista ha svolto la propria attività, a seguito di incarico conferitole da C.L.S. mediante comunicazioni inviate per posta elettronica, senza indicazione alcuna della qualifica dalla stessa rivestita (in qualità di titolare o responsabile del trattamento) rispetto ai dati personali riferiti ai candidati (cfr. comunicazioni elettroniche del 1° e 7 marzo 2011, in atti);

g. quanto al contenuto dei questionari somministrati, il loro esame ha consentito di confermare le prime informazioni rilevate dalle fonti giornalistiche. In particolare, il questionario CBA 2.0 contiene una pluralità di quesiti a risposta multipla (queste ultime assai circonstanziate), riferiti anche a vicende intime riguardanti i candidati. A titolo esemplificativo, possono menzionarsi i quesiti relativi ai rapporti affettivi, con richieste (puntuali) relative al grado di stabilità dei medesimi, alla vita sessuale (con richieste specifiche circa eventuali problemi o disturbi nonché ad esperienze con persone dello stesso sesso), alle condizioni di salute psico-fisica (con la richiesta dell’indicazione della patologia e del medicinale assunto, di eventuali visite psicologiche/psichiatriche effettuate, oltre alla richiesta di informazioni relative a disturbi del sonno o durante il sonno e, per le donne, di informazioni relative al ciclo), nonché ad eventuali interruzioni della gravidanza e, ancora, ad abitudini personali relative al fumo, al consumo di alcolici o di droghe ovvero inerenti alle abitudini alimentari; ed ancora, richieste relative a tentativi di suicidio effettuati o presi in considerazione dal candidato, nonché a precedenti giudiziari dello stesso (cfr. schede dei quesiti allegate alla comunicazione Aler del 9 giugno 2011);

h. i test somministrati, ed in particolare la batteria CBA 2.0. (cfr. comunicazione della dott.ssa XY 27.6.2011),

a. consentono di “avere una fotografia generale del soggetto” ed “una valutazione generale di alcune variabili di tratto (caratteristiche psicologiche) costituenti indici prognostici riferiti al rischio del soggetto di sviluppare, in presenza di determinate pressioni ambientali, disturbi e disadattamento; suggerire ipotesi relative alle relazioni funzionali che possono intercorrere tra problemi e disturbi attuali ed eventuali manifestazioni disadattive presenti nell’ambito familiare e socioprofessionale del soggetto”;

b. sarebbero stati utilizzati “per indicare l’ansia o stress attuale del candidato e non un’analisi qualitativa” (con particolare riguardo alla scheda 4 della batteria CBA 2.0. contenente i quesiti sopra indicati al punto g),

c. permettono di misurare “gli stessi costrutti […] come ansia e depressione”;

i. la dott.ssa XY ha dichiarato che i candidati “potevano non rispondere sia ai questionari, sia al colloquio psicologico: ciò influisce sulla diminuzione dei punteggi agli indici di attendibilità dei questionari” e ha precisato che, nel corso della compilazione del questionario, a seguito di richieste formulate dai candidati con specifico riferimento alla scheda 4, la stessa avrebbe puntualizzato che “non era importante rispondere a questa parte, che potevano non rispondere; che questo questionario non dava punteggi significativi o rilevanti alla selezione” e che lo stesso indicava solo come il candidato “stava in questo momento” (cfr. comunicazione XY 27.6.2011);

j. i tre interlocutori hanno fornito versioni discordanti circa la paternità nella scelta del contenuto specifico dei questionari, considerato che:

i. ad Aler “non sono note, né conosce le ragioni per le quali sono state sottoposte ai candidati le tipologie di domande concernenti la loro sfera sessuale, tantomeno ne conosce la congruità e indispensabilità ai fini dell’espletamento delle mansioni richieste”. L’ente ha altresì precisato che “l’intero iter, dall’individuazione degli strumenti di selezione – somministrazione dei questionari e svolgimento dei colloqui individuali – alla redazione delle relazioni finali, è stato condotto in completa autonomia e sotto la piena responsabilità di Cispel Lombardia Services s.r.l.”; l’ente ha dichiarato di ignorare che C.L.S. “avrebbe somministrato ai candidati i questionari in oggetto e le domande in essi contenute” (cfr. comunicazione 6.6.2011, rispettivamente punti 3, 5 e 8);

ii. secondo C.L.S. “l’utilizzo del questionario di personalità non rientra tra gli strumenti normalmente utilizzati nelle procedure di selezione gestite dalla […] società” e, ove utilizzato (come nel caso di specie), “i suoi contenuti sono rimessi alla discrezionalità della psicologa e […] totalmente coperti dal segreto professionale ed a noi ignoti. Nel caso specifico, i reattivi psicologici sono stati utilizzati perché richiesti dal committente” (comunicazione del 30.5.2011, punto 1; v. pure punto 3); per la società di selezione del personale, “all’individuazione ed alla valutazione dei reattivi ha provveduto […] esclusivamente la psicologa […] la quale deve ritenersi l’unica gestrice in modo autonomo e riservato della iniziativa” (comunicazione del 30.5.2011, punto 8);

iii. a detta, invece, della dott.ssa XY “il contenuto dei questionari somministrati ai candidati (CBA 2.0 e 16 PF) è stato sottoposto e discusso [con la] società Cispel” e già in passato gli stessi questionari sarebbero stati “scelti e valutati insieme alla società Cispel e Aler Milano” (comunicazione 16.6.2011, punto 1; dichiarazione confermata in una successiva nota del 25.6.2011, punto 1, contenente la precisazione che “sia Cispel che Aler Brescia accettavano i questionari […] proposti”);

k. la professionista ha raccolto le risposte fornite dai candidati – rimaste nella sua esclusiva disponibilità (cfr. comunicazione XY del 27.6.2011; comunicazione Aler del 6.6.2011, punti 2 e 7; comunicazione C.L.S. del 30 maggio 2011, punto 2) – utilizzandole, unitamente agli elementi ricavati dall’esecuzione di un colloquio psicologico, “per la stesura della relazione psicologica dei candidati. La valutazione finale fondata sui colloqui attitudinali e quindi [su]lle competenze tecniche è stata gestita direttamente da Cispel” (cfr. comunicazione della dott.ssa XY del 16.6.2011, punto 6);

l. l’insieme delle informazioni così raccolte dalla professionista è stato dalla stessa rielaborato ed utilizzato, nell’ambito del processo di selezione, per la redazione di un profilo individuale dei candidati esaminati.

2. Applicabilità del Codice in materia di protezione dei dati personali e titolarità dei trattamenti dei dati personali raccolti ed utilizzati nell’ambito della procedura selettiva

2.1. La vicenda in esame riguarda la liceità del trattamento di dati personali, sensibili e non, effettuato nell’ambito di una procedura di selezione di un dirigente tecnico cui trova applicazione (anche) la disciplina di protezione dei dati personali.

2.2. Nell’ambito di detta procedura, articolatasi in più fasi, Aler, C.L.S. e la dott.ssa XY hanno assunto, rispetto a taluni trattamenti, la qualità di autonomi titolari e, rispetto ad altri – in particolare in relazione al trattamento dei dati risultanti dall’esecuzione dei test materialmente curata dalla dott.ssa XY – di co-titolari ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), del Codice. Ciò, anche alla luce delle valutazioni comunemente espresse dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati secondo cui “si è in presenza di una situazione di corresponsabilità quando varie parti determinano, per specifici trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il responsabile del trattamento […]. Nel contesto della corresponsabilità, comunque, la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale” (così Parere 1/2010 sui concetti di “responsabile del trattamento” e “incaricato del trattamento”, WP 169, adottato il 16 febbraio 2010, p. 19; nello stesso senso v. già le decisioni del Garante 3 dicembre 2009, doc. web n. 1692917; Provv. 30 maggio 2007, doc. web n. 1412610).

Invero, alla luce degli elementi acquisiti:

a. Aler risulta:

a. autonomo titolare del trattamento relativo alla raccolta dei dati contenuti nei curriculum direttamente inviatile dai candidati a seguito dell’annuncio pubblicato sulla testata “Giornale di Brescia” e dalla stessa società successivamente comunicati a C.L.S., dovendo già solo tali attività essere qualificate alla stregua di operazioni di trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice (diversamente da quanto sostenuto da Aler nella comunicazione del 6.7.2011);

b. co-titolare del trattamento, unitamente a C.L.S. e alla dott.ssa XY, rispetto al trattamento dei dati personali (da quest’ultima curato) connessi alla somministrazione dei test psicologici: a questo proposito, risulta in atti il ruolo attivo assunto da Aler, che – su esplicita richiesta di C.L.S. (cfr. nota datata 2.2.2011) – ha impartito univoche istruzioni affinché detti test venissero somministrati (cfr. comunicazioni Aler a C.L.S. dell’1.2.2011 ed ulteriore e-mail di conferma dell’8.2.2011) e che ha successivamente trattato, nella forma della valutazione individuale redatta dalla psicologa, le informazioni derivanti dalla loro raccolta nell’ambito della procedura selettiva. In questo senso peraltro depone anche la programmata “restituzione reattivi ed esiti colloquio psicologico” ad Aler (menzionata nella comunicazione C.L.S. del 2.2.2011), restituzione che, in base alle dichiarazioni sopra riferite (cfr. punto 1 lett. k), non consta essere avvenuta;

b. C.L.S. risulta:

a. autonomo titolare del trattamento relativo alla raccolta dei dati contenuti nei curriculum testé menzionati (ad essa fatti pervenire da Aler) e di quelli direttamente inviatile dai candidati a seguito della pubblicazione della notizia relativa alla selezione sulla testata “Il Giorno”, nonché di quelli utilizzati avvalendosi di una propria banca dati (cfr. contratto di collaborazione Aler – C.L.S. dell’1.2.2010). Tale valutazione risulta confermata non solo dalle indicate circostanze di fatto, ma pure dal tenore del citato accordo stipulato con Aler, nel quale C.L.S. è espressamente qualificata “titolare del trattamento” rispetto all’esecuzione della procedura selettiva;

b. co-titolare del trattamento, unitamente ad Aler e alla dott.ssa XY, rispetto al trattamento dei dati personali (come detto, da quest’ultima curato) connessi alla somministrazione dei test psicologici: a questo proposito, risulta in atti il ruolo attivo assunto anche da C.L.S., che ha tenuto direttamente i contatti con la psicologa – impartendo alla stessa univoche istruzioni affinché procedesse alla somministrazione dei test richiesti da Aler (cfr. comunicazioni elettroniche scambiate con la psicologa del 1° e 7 marzo 2011) – e che ha successivamente trattato, nella forma delle valutazioni individuali redatte dalla psicologa nell’ambito della procedura selettiva, i dati acquisiti mediante i predetti questionari (cfr., al riguardo, l’espresso riferimento alle società di selezione del personale fatto nel predetto parere del Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati personali per esemplificare un’ipotesi di co-titolarità nel trattamento, p. 19, esempio n. 6);

c. la dott.ssa XY è da ritenersi titolare del trattamento, come detto unitamente ad Aler e a C.L.S., con riguardo all’insieme di operazioni direttamente effettuate con i dati, sensibili e non, raccolti presso ciascuno dei candidati in occasione della somministrazione dei test, nonché in occasione dello svolgimento del colloquio psicologico, successivamente dalla stessa trattati per ricavarne valutazioni individuali e presso la stessa conservati (cfr. comunicazione del 16.6.2011).

3. Liceità delle operazioni di trattamento effettuate

3.1. Alla luce delle considerazioni svolte, conviene valutare, rispetto alle diverse operazioni di trattamento effettuate, l’osservanza della disciplina di protezione dei dati personali, anzitutto con riguardo al trattamento dei dati contenuti nei test direttamente somministrati dalla dott.ssa XY, come si è visto, su indicazione di Aler e, quindi, di C.L.S.
Al riguardo deve rilevarsi che, sia alla luce della disciplina di settore, sia considerando la disciplina di protezione dei dati, sotto molteplici profili il trattamento effettuato deve ritenersi illecito. In particolare alla luce:

a. dell’art. 8, l. n. 300/1970, che fa “divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione […] di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini dell’attitudine professionale del lavoratore”;

b. dell’art. 10, d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, in forza del quale “è fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all’handicap, alla razza, all’origine etnica, al colore, alla ascendenza, all’origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa. È altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo”.

Tale complessiva regolamentazione (peraltro tenuta presente dal Garante in occasione dell’emanazione dell’autorizzazione generale n.1/2009, alla quale di seguito si tornerà a fare riferimento), rende palese l’intenzione del legislatore di tutelare con particolare attenzione i candidati alla ricerca di un posto di lavoro, vietando espressamente – ed indipendentemente dal consenso dagli stessi eventualmente manifestato – (per quanto qui interessa) in fase assuntiva, la raccolta di talune tipologie di informazioni chiaramente individuate al fine di proteggere, oltre al diritto alla tutela della vita privata (nonché, nel caso di specie, familiare), la dignità della persona. Dignità che ben può risultare lesa in relazione a soggetti – qui i candidati ad una procedura selettiva – costretti a fornire dettagliati elementi informativi attinenti la propria sfera affettiva, sessuale, sanitaria e lavorativa nonché ad altre abitudini personali o vicende individuali, che l’ordinamento stima irrilevanti ai fini della loro valutazione professionale; informazioni suscettibili di determinare turbamenti e comunque idonei ad incidere, per il tramite di un’ingiustificata intrusione nella sfera intima, sulla dignità personale e sociale dei partecipanti ad una procedura selettiva (cfr. anche Cass., Sez. lav., 2.3.1988, n. 2225).

Notizie, la cui raccolta è vietata, non solo in quanto relative alla sfera intima di ogni candidato e quindi idonee ad incidere sul diritto alla riservatezza degli stessi, ma (più radicalmente) perché non significative rispetto all’accertamento dell’attitudine professionale al lavoro, da intendersi come obiettiva capacità, intellettiva o manuale, di svolgere una determinata attività lavorativa (cfr. Cass., Sez. lav., 13 dicembre 1985 n. 6371; Consiglio di Stato, sezione IV, 10 novembre 1999, n. 1671).

Alla luce della disciplina richiamata deve pertanto ritenersi che il trattamento relativo ai dati personali tratti dall’esecuzione del test (in particolare quelli contenuti nella batteria 4 del test CBA 2.0), con riguardo sia alle risposte formulate dai candidati, sia in relazione alla successiva valutazione che in base alle stesse è stata effettuata dalla dott.ssa XY per essere successivamente utilizzate nell’ambito della procedura selettiva, sia stato effettuato in violazione del principio di liceità (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), con la conseguenza, in capo alla medesima nonché ai co-titolari di detto trattamento, dell’inutilizzabilità dei dati riferiti ai candidati così raccolti o comunque in base ad essi rielaborati ai sensi dell’art. 11, comma 2 del Codice.

3.2. Anche sotto ulteriori profili il trattamento, effettuato con la raccolta di dati personali per mezzo della somministrazione delle domande contenute nella batteria 4 del test CBA 2.0, deve ritenersi illecito, considerato che esso risulta altresì essere in violazione:

a. del principio di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza (artt. 11, comma 1, lett. d) e 26 del Codice), con riguardo anzitutto al trattamento dei dati sensibili sopra indicati al punto 1. lett. g). Le informazioni raccolte, infatti, risultano non indispensabili e sono comunque eccedenti rispetto alla finalità relativa all’accertamento delle attitudini professionali dei candidati, oggetto specifico della selezione, come peraltro dichiarato dalla stessa dott.ssa XY (cfr. sopra punto 1, lett. i). Deve quindi ritenersi che, nel caso di specie, siano del tutto irrilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore informazioni di natura personale relative alla vita intima, ad abitudini personali nonché alle preferenze sessuali, tendenti ad indagare aspetti della personalità e del carattere inconferenti e comunque non congruenti con la valutazione delle attitudini professionali del lavoratore. La stessa psicologa, peraltro ha confermato, sotto un ulteriore angolo visuale, l’irrilevanza di tali informazioni, atteso che le domande della batteria 4 avrebbero fornito solo indicazioni circa lo stato d’ansia dei candidati al momento dell’esecuzione del test (v. sopra punto 1, lett. i) e, quindi, transeunti e non utili all’indagine finalizzata a riscontrare, in via prospettica, le attitudini professionali dei candidati;

b. degli artt. 26, comma 1, e 27, del Codice, non risultando che il trattamento dei dati sensibili in esame, nonché dei dati giudiziari (sui quali pure si sofferma il questionario somministrato) risulti contemplato nell’autorizzazione generale n. 1/2009 adottata dal Garante ai sensi dell’art. 40 del Codice.

4. Altri trattamenti effettuati in violazione di legge

4.1. Ai profili sopra menzionati deve aggiungersi che Aler non risulta aver fornito agli interessati tutti gli elementi informativi previsti dall’art. 13, comma 1, del Codice, atteso che i candidati che hanno inviato i propri curriculum a seguito dell’annuncio pubblicato sul “Giornale di Brescia” non sono stati messi preventivamente a conoscenza della loro successiva comunicazione a terzi (nel caso di specie, C.L.S.), né risulta che, rispetto a tale comunicazione, sia stato acquisito il consenso degli stessi (artt. 23 e 24 del Codice).

Anche sotto tale profilo, pertanto, il trattamento effettuato presenta profili di illiceità e risultano prive di pregio le contrarie argomentazioni della società che, richiamando l’art. 6, comma 2, lett. a), n. 2, d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella l. 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011), ritiene non dovuta l’informativa. Ciò, per un duplice ordine di ragioni:

a. la disciplina alla quale si fa riferimento trova applicazione ai soli curriculum inviati “spontaneamente”, mentre nel caso di specie essi risultano trasmessi a seguito (e in risposta) ad un annuncio di lavoro pubblicato su un quotidiano;

b. la disciplina introdotta con il menzionato decreto legge non trova applicazione rispetto ai fatti, più risalenti, qui considerati (né giova rispetto ad essi).

4.2. Anche C.L.S. non risulta aver fornito alcuna informativa, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 3, del Codice, né ai soggetti che, dando seguito al bando pubblicato su “Il Giorno”, hanno inviato direttamente alla società il proprio curriculum, né ai candidati il cui curriculum è stato invece trasmesso alla società da Aler.

5. Illiceità e divieto del trattamento
Alla luce delle considerazioni svolte, il trattamento effettuato dalla dott.ssa XY (punto 3), dall’Aler (punti 3 e 4.1) e da C.L.S. (punti 3 e 4.2) deve pertanto ritenersi illecito, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell’art. 11, comma 2 del Codice.

Anche in vista di un’eventuale acquisizione dei dati trattati da parte dell’autorità giudiziaria, cui atti e copia del presente provvedimento verranno trasmessi per le valutazioni di competenza (cfr. punto 6.3), il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, dispone altresì il divieto del trattamento relativo ai dati personali comunque ricavati dalla somministrazione dei test, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento.

6. Profili ulteriori

6.1. Alla luce delle considerazioni svolte – impregiudicati profili ulteriori relativi all’eventuale risarcimento del danno subito dagli interessati nell’ambito del processo di selezione, le cui pretese potranno essere fatte valere avanti all’autorità giudiziaria ordinaria (art. 15 del Codice) –, il Garante si riserva di valutare con autonomo procedimento la sussistenza delle violazioni di cui agli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, con particolare riferimento alle violazioni sopra indicate ai punti 3 e 4.

6.2. Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 18, comma 5, d.lg. n. 276/2003, in relazione al trattamento dei dati effettuato dalle agenzie per il lavoro, si prevede che “in caso di violazione dell’articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più gravi, l’autorità competente procede alla sospensione della autorizzazione di cui all’articolo 4”, il Garante dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le valutazioni di competenza (cfr. D.M. 23 dicembre 2003, Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro).

6.3. Considerati, infine, gli esiti degli accertamenti effettuati, il Garante dispone altresì la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

nei confronti della dott.ssa XY, dell’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Brescia e di Cispel Lombardia Services s.r.l.:

1. dichiara illecito il trattamento effettuato, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell’art. 11, comma 2 del Codice (punti 3 e 4);

2. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, dispone il divieto del trattamento relativo ai dati personali comunque ricavati dalla somministrazione dei test con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento (punto 5);

3. si riserva di valutare con autonomo procedimento la sussistenza delle violazioni di cui agli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice (punto 6.1);

4. dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le valutazioni di competenza (punto 6.2);

5. dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili (punto 6.3).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 21 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

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